AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 6 febbraio 2014

OBBLIGO VERSAMENTO RITENUTE: SANZIONABILI PENALMENTE ANCHE I DATORI DI LAVORO INSOLVENTI

Prendendo le mosse dalla sentenza della III Sezione Penale della Corte di Cassazione nr. 3705/2013, è opportuno fare il punto sulla fattispecie penale relativa all'omesso versamento di contributi previdenziali.
A fronte di un complesso dibattito giurisprudenziale e giornalistico che ha visto la Magistratura assumere posizioni piuttosto variegate e talora abbastanza "benevole" verso quelle Aziende che non riescano a versare i contributi dei Lavoratori a causa dello "stato di crisi", la citata sentenza ci ammonisce su tre punti:
 
a) L'insolvenza in sè non costituisce una "causa di giustificazione" che esclude la punibilità penale del Datore di Lavoro;
b) Il Datore di Lavoro deve provare la reale "impossibilità" di pagare dovuta a oggettiva impossibilità, ma deve provare la massima diligenza nel provvedere ai pagamenti degli arretrati complessivi del personale dipendente (tipico, il pagamento parziale di alcuni contributi, a fronte di una base insuperabilmente scarsa di risorse disponibili, nonostante le iniziative poste in essere dal Datore per recupeare risorse);
c) La "prova liberatoria" del Datore di Lavoro a fronte dell'omessa contribuzione dipende dai vari regimi societari con cui si atteggia nel caso concreto la responsabilità patrimoniale del Datore-Imprenditore medesimo. Per esempio, un pò più difficile la "prova liberatoria" è nelle Società Semplici/di Persone, dove il Datore-Imprenditore risponde dei debiti (anche verso l'INPS) con i propri beni personali; più facile, la "prova liberatoria" dove siano previste limitazioni di responsabilità patrimoniale della Società/Persona giuridica (salvo evidentemente la prova della "frode" conclamata del Datore-Imprenditore).
 
Ricordiamo che la mancata punibilità per "omesso versamento" dei contributi per obiettive impossibilità è concetto diverso dallo "stralcio" della pretesa contributiva medesima.
Cogliamo altresì l'occasione di precisare che molte recenti e importanti leggi che hanno introdotto una più vasta possibilità di stralcio/negoziazione dei debiti delle PMI (vedi l. 03/2012) subordinano i benefici dello "stralcio" in capo all'Impresa Debitrice, solo se interviene il tempestivo e puntuale pagamento di imposte e contributi previdenziali (INPS, INAIL).




Nessun commento:

Posta un commento