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mercoledì 12 febbraio 2014

PER LE ATTIVITA' STAGIONALI CCNL PUBBLICI ESERCIZI RIDOTTI/AZZERATI I TEMPI DI INTERRUZIONE TRA UN CONTRATTO A TERMINE E L'ALTRO

L'art. 05.03°comma D.lgs. 368/2001, come modificato dal DL 76/2013 (DL Lavoro) ha disposto l'ulteriore riduzione/azzeramento degli usuali termini di interruzione tra un rapporto a termine e l'altro, termini ripristinati a 10 gg. (rapporti fino a 6 mesi), a 20 gg. (rapporti oltre 6 mesi) per i contratti di lavoro aventi per oggetto attività "stagionali".
Ciò significa che per questi settori i rapporti di lavoro a termine con gli stessi lavoratori possono essere riattivati anche con un intervallo minore di quello disposto in via generale per questi casi.
Attualmente, la legge individua le "attività stagionali", interessate a tali particolari disposizioni, le "attività stagionali di cui al comma 04-ter", ovvero in relazione alle ipotesi individuate da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Questa disposizione, per come è formulata, apre questa importante forma di "liberalizzazione" dei rapporti a termine ai rapporti turistici già individuati nell'elenco di cui al DPR 1525/1963 (tipicamente: "aziende turistiche che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 gg. continuativi o a 120 gg. non continuativi") e alle ipotesi di cui all'art. 77-78 CCNL Pubblici Esercizi (cd "stagionalità" in senso ampio, di cui all'allegato).
Attendiamo comunque disposizioni dichiarimento da parte del Ministero.

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