AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




mercoledì 5 marzo 2014

DL DESTINAZIONE ITALIA CONVERTITO IN LEGGE: RIEPILOGO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI RELATIVE ALL'ORARIO DI LAVORO




Un breve prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e penali inerenti all'orario di lavoro, aggiornato agli incrementi del DL 145/2013 conv. con l. 09/2014 (cd Decreto Destinazione Italia).
Si coglie l'occasione di ricordare che, in sede di conversione in legge del decreto, le sanzioni per le violazioni inerenti la durata media settimanale dell'orario di lavoro (48 h), riposo giornaliero e settimanale sono state raddoppiate rispetto agli importi originari. E' stata cancellata l'iniziale previsione che aveva previsto la "decuplicazione" degli importi.
Tale "raddoppio" ha efficacia retroattiva, ossia dal 24/12/2013, data di entrata in vigore del DL 145 e per i "periodi di riferimento", che, ai fini del calcolo degli istituti (durata massima, riposo settimanali), che siano interamente maturati dal 24/12/2013 in avanti.
Sul punto è stata emanata dal Ministero del Lavoro la relativa Circolare 05/2014.



LE SANZIONI IN MATERIA DI TEMPI DI LAVORO
(D.LGS. 66/2003 COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL
CD DL DESTINAZIONE ITALIA

01)  ILLECITI AMMINISTRATIVI:
* L’asterisco accompagna le disposizioni sanzionatorie incrementate dal DL 145/2013.
La previsione di incremento è stato modificata in sede di conversione del DL con l. 09/2014, con effetto 24/12/2014 (il “doppio”, non più il “decuplo”)

Fonte normativa
Illecito
Norma sanzionatoria
Importo sanzione
Diffidabilità
Art. 04. co. 02-03-04 D.lgs. 66/2003
Superamento del limite previsto per la durata massima settimanale dell’orario di lavoro (media 48 ore settimanali nel periodo di riferimento**, compreso lo straordinario)
Art. 18-bis co. 03 D.lgs. 66/2003*
-Da € 200 a € 1500
- Da € 800 a € 3000 (più di 05 lavoratori o almeno 03 periodi di riferimento);
- Da € 2.000 a € 10.000 (più di 10 lavoratori o 05 periodi di riferimento)*.
* Non più ammesso, per questo caso, il pagamento in misura ridotta ex. art. 16 l. 389/1981
NO
Art. 05 co. 03 D.lgs. 66/2003
Superamento del limite massimo di 250 ore annuali di lavoro straordinario (fino a diversa indicazione di CCNL)
Art. 18-bis co. 06 D.lgs. 66/2003
-Da € 25 a € 154
- Da € 154 a € 1.032 (più di 05 lavoratori o a più di 50 gg. lavoro nell’anno solare)*;
* Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex. art. 16 l. 389/1981
NO
Art. 05 co. 05 D.lgs. 66/2003
Mancato computo e/o mancata remunerazione del lavoro straordinario
Art. 18-bis co. 06 D.lgs. 66/2003
-Da € 25 a € 154
- Da € 154 a € 1.032 (più di 05 lavoratori o a più di 50 gg. lavoro nell’anno solare)*;
* Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex. art. 16 l. 389/1981
SI
Art. 07 co. 01 D.lgs. 66/2003
Mancato rispetto del diritto del Lavoratore al riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24
Art. 18-bis co. 04 D.lgs. 66/2003*
-Da € 100 a € 300
- Da € 300 a € 1.000 (più di 05 lavoratori o in almeno 03 periodi di 24 ore);
- Da € 900 a € 1500 (più di 10 lavoratori o in almeno 05 periodi di 24 ore)*
*Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex. art. 16 l. 389/1981
NO
Art. 09 co. 01 D.lgs. 66/03
Mancato rispetto del diritto del Lavoratore al riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 07 gg. cumulate alle 11 ore di riposo giornaliero, ovvero in una media calcolata in un periodo non superiore a 14 giorni**
Art. 18-bis co. 03 D.lgs. 66/2003*
-Da € 200 a € 1.500
- Da € 800 a € 3.000 (più di 05 lavoratori o in almeno 03 periodi di 24 ore);
- Da € 2.000 a € 10.000 (più di 10 lavoratori o in almeno 05 periodi di 24 ore)*
*Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex. art. 16 l. 389/1981
NO
Art. 09 comma 01-03 D.lgs. 66/2003
Mancato rispetto del diritto del Lavoratore al riposo domenicale
Art. 18-bis comma 03 D.lgs. 66/2003

Da € 130 a € 780 per ciascun periodo di riferimento di cui all’art. 04 commi 03-04 a cui si riferisca la violazione;
NO
Art. 10 comma 01 D.lgs. 66/2003
Mancato rispetto del diritto del Lavoratore a fruire di un periodo annuale minimo di ferie retribuite
Art. 18-bis comma 03 D.lgs. 66/2003
-Da € 100 a € 600
- Da € 400 a € 1.500 (più di 05 lavoratori o in almeno 02 anni);
- Da € 800 a € 4.500 (più di 10 lavoratori o in almeno 04 anni)* *Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ex. art. 16 l. 389/1981
NO
Art. 13 co. 01-03 D.lgs. 66/2003
Superamento del limite massimo di 08 ore di lavoro notturno in media nelle 24 ore (salva diversa indicazione del CCNL)
Art. 18-bis comma 07 D.lgs. 66/2003
Da € 51 a € 154 per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre il limite
SI

** Ai fini della vigenza delle nuove sanzioni amministrative, la Circolare Min.Lav. 05/2014 ha specificato che i “periodi di riferimento” per il calcolo della media della durata settimanale dell’orario e del riposo settimanale devono essere interamente perfezionati al 24/12/2013, data di entrata in vigore del DL Destinazione Italia

02)  ILLECITI PENALI

Fonte normativa
Illecito
Norma sanzionatoria
Importo sanzione
Prescrizione obbligatoria
Art. 11 co. 02 D.lgs. 66/2006
a)    Violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 06, nel periodo compreso tra l’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino;
b)    Violazione del divieto di adibire al lavoro notturno, nonostante il loro espresso dissenso, le categorie di lavoratori autorizzati dalla legge a rifiutare tale prestazione.
Art. 18-bis co. 01 D.lgs. 66/2003
Arresto da 02 a 04 mesi o ammenda da € 516 a € 2.582
SI
Art. 14 co. 01 D.lgs. 66/2003
Violazione dell’obbligo di sottoporre a controllo sanitario preventivo e periodico (almeno ogni 02 anni) i lavoratori notturni
Art. 18-bis co. 02 D.lgs. 66/2003
Arresto da 03 a 06 mesi o ammenda da € 1.549 a € 4.131
SI



Nessun commento:

Posta un commento