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martedì 25 marzo 2014

MAXISANZIONE E MODIFICHE DL 145/2013: PROFILI DI DIRITTO INTERTEMPORALE

Alcune note relative ai profili di diritto intertemporale di applicazione delle modifiche alla maxisanzione introdotte dal DL 145/2013.
Il DL ha fissato nel 24/12/2013 il dies a quo di applicazione dei nuovi aggravamenti sanzionatori del 30%.
Stante la circostanza che il DL ha modificato solo la sanzione amministrativa, ma non l'illecito (il cd "precetto" collegato alla sanzione), devono ritenersi confermate in parte qua le indicazioni interpretative espresse a suo tempo dalla Circ. Min. Lav. 38/2010, in particolare l'indicazione circa la "natura permanente" dell'illecito amministrativo de quo.
In forza di detti principi (recepiti anche nella Circ. Min. Lav. 05/2014) per l'applicazione della nuova disciplina è dirimente il momento della "cessazione della condotta" (che vale ad attrarre nella nuova disciplina anche atti insorti in tempo precedente, se cessato al momento della vigenza della nuova normativa).
Di qui, alcune fondamentali ricadute in termini di diritto intertemporale:
 
a) Se la fattispecie di "lavoro nero" constatata dagli Ispettori è cessata prima del 24/12/2013, lì certamente è applicabile la maxisanzione nella forma più "alleggerita" ex. art. 04 l. 183/2010, con possibilità di diffida.
b) Se la fattispecie di "lavoro nero" è in atto in corso all'accesso ispettivo, a cavallo tra la vecchia e la nuova normativa, si applica la sanzione del DL 145, con la precisazione, però, che, fino al 21/02/2014, continua ad applicarsi la diffida ex. art. 13 D.lgs. 124/2004.
c) Se la fattispecie è iniziata dopo il 24/12/2013, non c'è storia: si applica la nuova maxisanzione e non si applica la diffida ex. art. 13 D.lgs. 124/2004.
 
Piccola chiosa interpretativa per il punto sub-b). I profili di diritto intertemporale della diffida ex. art. 13 D.lgs. 124/2004.
Stante la natura "permanente" dell'illecito amministrativo relativo all'utilizzazione di "lavoro nero" da parte del Datore di Lavoro, in coerenza con i principi di diritto intertemporale propri degli illeciti amministrativi ex. l. 689/1981 (come evidenziati anche nella Circ. 38/2010), si deve ritenere che, per le condotte cessate tra il 24/12/2013 e il 21/02/2014, continui ad applicarsi la diffida, anche se riferita a sanzioni punibili con gli aggramenti del 30% disposte dal DL 145/2013.
Per le condotte cessate dopo il 21/02/2014, comunque la diffida non si applica.
A disposizione per aggiornamenti.

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