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mercoledì 12 marzo 2014

QUANDO IL SOSTITUTO D'IMPOSTA NON VERSA LE RITENUTE

Una brevissima nota relativamente alla sentenza della Cassazione (sez. trib.) nr. 23121/2013, che richiama la Ns. attenzione su una fattispecie molto "sentita" nella pratica: è la fattispecie, cioè, in cui il Sostituto d'imposta non versi le ritenute.
La Cassazione, prendendo le mosse da una caso riguardante un lavoratore dipendente, ha precisato che l'individuazione da parte della legge (art. 64 DPR 600/1973) di un Terzo (nella fattispecie, Datore di Lavoro) quale soggetto obbligati al versamento della ritenuta per redditi di lavoro dipendente non toglie che il titolare principale dell'obbligazione tributaria resti il lavoratore dipendente, il quale, in caso di omessa ritenuta, deve rispondere e può essere fatto oggetto di accertamento fiscale.
Data la struttura "solidale", che, in questa fattispecie, assume l'obbligazione tributaria, è giocoforza concludere che il Fisco potrà richiedere l'assolvimento del tributo per l'intero sia al Lavoratore sia al Datore di Lavoro, salva l'azione di regresso civile (prescrivibile nei termini civili) per il Contribuente inciso.
Il Datore risponde delle relative sanzioni amministrative per omessa ritenuta.
Una fattispecie analoga (anche sul versante della solidarietà) è quella del Sostituto (Studio Professionale, Società etc.) che debba effettuare ritenute sui compensi dei lavoratori autonomi.
Qui, la fattispecie può presentarsi complicata in relazione all'emergenza nel caso di specie di compensi versati, ma non documentati con fattura. In questo caso, nell'evenienza che il Committente abbia effettuato la ritenuta IRPEF (e l'abbia eventualmente documentata nel Mod. 770), occorrerà correggere l'anomalia e premunirsi, se del caso, di eventuale dichiarazione liberatoria.
 

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