AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




venerdì 21 marzo 2014

RIDUZIONE D'ORARIO E "DOVERE DI FEDELTA' DEL DIPENDENTE": NS DISSENSO DA "L'ESPERTO RISPONDE"

Nel numero 11 del 17/03/2014, L'Esperto Risponde tratta il seguente caso:
 
Un Dipendente, con qualifica di Operaio e mansione di Barista, assunto a tempo pieno, a cui si applica il CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) del Turismo e [a cui] si prospetta una trasformazione del rapporto (con riduzione d'orario), può rivolgersi a un Pubblico Esercizio concorrente, ubicato a poca distanza, per farsi assumere le restanti ore (quelle "lasciate libere" a causa della riduzione d'orario operata dal primo Datore)? C'è lesione del dovere di fedeltà, di non divulgazione di interessi e segreti aziendali (pur trattandosi di un Bar)?
 
L'Esperto risponde ravvisa in tale condotta del Barista la violazione del "dovere di fedeltà" ex. art. 2105 del Codice Civile consistente nel "divieto di trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, o di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o di farne uso in modo da poter recare pregiudizio". In particolare, secondo l'inserto de Il Sole 24 Ore, lo svolgimento di un'attività (in proprio o alle dipendenze di altri) in concorrenza con quella esercitata dal Datore di Lavoro è vietato e può essere motivo di risoluzione del rapporto.
----
Il parere de L'Esperto Risponde non convince del tutto e va recepito con alcuni distinguo.
Il parere innanzitutto non convince nel metodo.
L'Esperto Risponde ha ragione da vendere, in linea ipotetica e di diritto: il Lavoratore Dipendente ex. art. 2105 Codice Civile, è certo tenuto pur sempre a evidenti ed elementari obblighi di salvaguardia del Datore di Lavoro. Ma il parere non convince nel momento in cui deduce obblighi tanto rigidi in capo al Dipendente part time medesimo.
Il parere, in particolare, ignora che le determinazioni tra Lavoratore e Datore in punto di orario di lavoro sono state interamente liberalizzate (è l'unico ambito dove l'autonomia negoziale delle parti nel lavoro subordinato è piena). I "patti" sull'orario di lavoro non possono, pertanto, non determinare conseguenze sulle possibilità del Dipendente di prestare lavoro presso terzi. Anzi: in assenza di specifiche determinazioni su questo punto tra le Parti, siamo a ritenere che proprio la riduzione dell'orario di lavoro, determini in capo al Lavoratore una ragionevole aspettativa di minor lavoro, di minor attrattività della propria prestazione in capo al Datore di Lavoro e, quindi, un'implicita autorizzazione/tolleranza del Datore verso altri lavori.
Viene in considerazione, nel caso di specie, l'istituto giurisprudenziale della "presupposizione".
Ma viene in considerazione, in particolare, un elementare canone di "coerenza" dei comportamenti messi in atto tra le parti, di cui non si può non tener conto, specie quando si argomenta la stretta dipendenza tra art. 2105 Codice Civile (dovere di fedeltà del Dipendente) e obblighi di "buona fede e correttezza" contrattuale ex. art. 1375 Codice Civile.
Se il Datore riduce l'orario al Dipendente, senza assumere altre iniziative, egli si assume il rischio che egli lavori in esercizi concorrenti (egli, infatti, "licenzia" parzialmente il Dipendente); ove voglia ridurre l'orario, ma non voglia perdere la disponibilità del Dipendente, il Datore dovrà evidentemente assumersi l'onere di attivare specifici accordi con il Dipendente. Accordi, che, vista la ratio dell'art. 2125 C.C., non potranno "vincolare" in eterno il Dipendente, ma dovranno essere equilibrati e circostanziati.
In questo senso, se il Datore di Lavoro riduce l'orario al Dipendente, ma non vuole che il Dipendente vada a lavorare altrove contemporaneamente, non può che ricorrere al "patto di non concorrenza" ex. art. 2125 Codice Civile, che delimiti nel tempo e nello spazio l'esercizio di attività concorrente.
Diversamente, è vero che vige, anche nel corso del part time, l'art. 2105 del Codice Civile, ma è altrettanto vero che il Datore non potrà esigere, con la stessa fermezza e rigidità, gli stessi obblighi in capo al Dipendente.
Il divieto ex. art. 2105 C.C. presenta inevitabili "margini di elasticità".
Certo, tale divieto è "esigibile" in capo al Dipendente come perentorio ed inequivocabile rispetto ai casi conclamati e più gravi come furto di dati, divulgazione di notizie riservate etc. (di rilievo anche penalistico!).
Ma è altrettanto vero che lo stesso divieto può essere inevitabilmente inteso in modo differenziato nei vari rapporti di lavoro, dato che ogni rapporto ha una storia a sè, e dato che la concretizzazione di questo obbligo assume aspetti che si prestano ad essere interpretati e gestiti diversamente in relazione alle varie caratteristiche del rapporto (di qui, i margini di "elasticità" di cui parlavo!).
Innanzitutto, l'esigibilità in capo al Dipendente di tale obbligo può essere diversa (e quindi sentita legittimamente come più o meno vincolante), in considerazione delle mansioni esercitate dal Dipendente.
A questo riguardo, infatti, devono considerarsi i pareri della Cassazione risalenti, ma assolutamente pertinenti , la quale ha fatto notare essere meno stringente l'obbligo di fedeltà ex. art. 2105 Codice Civile quando il Dipendente presti sì servizio presso imprese che svolgono la medesima attività economica, ma esercitando mansioni meramente esecutive e materiali (magazziniere, lavori di pulizia etc.). Viceversa, tale obbligo appare con più rigore "esigibile" in relazione all'Impiegato che svolga attività di concetto, specie se incidenti e concorrenti in attività valutative e discrezionali molto sensibili per il core businnes aziendale. A questo riguardo, vengono in rilievo le sentenze di Cass. 01/12/1981 nr. 6381; Cass. 26/10/2001 nr. 131 (giurisprudenza consolidata!).
Evidentemente, queste circostanze devono valutarsi nel caso del Barista, e va a "demerito" de L'Esperto Risponde, non aver richiamato l'attenzione dei lettori sulla valutazione, nel caso concreto, di queste circostanze.
Allo stesso modo, deve valorizzarsi (e veniamo al caso di specie) la circostanza che il lavoratore eserciti sì attività in esercizio concorrente, ma a seguito di una riduzione di orario.
La riduzione d'orario in sè stessa può generare nel Dipendente che la subisce una conseguente valutazione di minor pregio e di minore rilevanza della propria prestazione nella originaria organizzazione; quindi, un'implicita autorizzazione del Datore originario al Dipendente ad offrire (senza danno) i propri servizi ad altri.
Questo è il quanto.
 

Nessun commento:

Posta un commento