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giovedì 6 marzo 2014

RISARCIMENTO DEL DANNO AL LAVORATORE E IMPONIBILITA' FISCALE

E' una vexata quaestio di discussione la verifica se le voci di "risarcimento del danno" riconosciute al lavoratore dal Datore di Lavoro in sentenza/conciliazione siano imponibili IRPEF come reddito di lavoro dipendente (eventualmente soggette a ritenuta).
La questione occupa comprensibilmente commentatori ed analisti, anche se non sempre con contributi di analisi e di valutazione pregevoli e rigorosi.
Ricapitolando i termini del problema, in modo sintetico, ricordiamo che l'art. 06.02°comma DPR 917/1986 riconduce a tassazione i proventi conseguiti a titolo di risarcimento, che appaiano "sostitutivi" di redditi persi. Il caso classico è il risarcimento ottenuto dal Lavoratore in giudizio a rifusione di mensilità di stipendio non pagate, ma anche, in larga misura, il vasto complesso di somme comunque collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, decise in sede di conciliazione.
La norma, fissando un chiaro criterio di prevalenza della sostanza sulla forma, prevede una norma impositiva speciale: in tutti i casi, cioè, in cui la fattispecie produttiva di reddito, ai sensi del TUIR, non si sia potuta verificare in via normale, ma solo in via sostitutiva (risarcitoria), il reddito conseguito in forma di risarcimento è assimilato al reddito "normale" ai fini della tassazione.
Trattasi di norma affine a molte altre che tendono alla "assimilazione" dei redditi.
Per escludere del tutto la tassabilità dell'importo corrisposto a titolo di risarcimento, occorre passare per una difficile "inversione dell'onere della prova", per una difficile dimostrazione, cioè, che le somme oggetto di risarcimento non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale.
Riteniamo errata e non rigorosa l'identificazione, operata da una parte non residuale di commentatori aziendalisti (vedi da ultimo, Dr. MARCELLO MELLO, Danno emergente e lucro cessante nel rapporto di lavoro, pubblicato in Guida al Lavoro nr. 44/2013), tra la "perdita del reddito" ex. art. 06.02°comma TUIR e la nozione di "lucro cessante" ex. art. 1223 Codice Civile. Questa interpretazione, se può essere utile sul versante descrittivo di talune fattispecie concrete, non è utile ai fini della ricostruzione della norma fiscale: la norma fiscale, in questi termini, viene concepita come una specie di "satellite" della norma civile. Così, invece, non è, perchè l'art. 06.02°comma TUIR risponde a criteri di valutazione e applicazione non solo del tutto autonomi dal diritto civile, ma in detta norma chiaramente domina la funzione tributaria/impositiva (di individuazione del "cespite" tassabile).
 

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