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lunedì 7 aprile 2014

ADEMPIMENTI ANTI-PEDOFILIA DEL DATORE DI LAVORO: I PRIMI CHIARIMENTI OPERATIVI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TESTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 03 APRILE 2014*
Nel testo della Circolare, troverete il modello per la richiesta di certificato. Vai al link: http://www.dplmodena.it/MGcir3-4-14ReatiSess.pdf

Oggetto: decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla
lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile – certificato penale del
casellario giudiziale a richiesta del datore di lavoro.

IL 6 aprile 2014 entrerà in vigore il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI. (14G00051).
A partire da tale data, per la previsione di cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.)
introdotto da tale decreto, i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di
attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori,
dovranno acquisire il certificato di cui all'articolo 25 del richiamato T.U.al fine di verificare l'esistenza di
condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti
diretti e regolari con minori.
In aderenza ai principi dettati dal codice in materia di protezione dei dati personali, l'ufficio del casellario
centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il
certificato di cui al richiamato articolo 25, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati
espressamente indicati nell'articolo 25 bis.
Nelle more, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro,
che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del casellario giudiziale
di cui all'articolo 25 del T.U., denominato “certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione
all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)”.
Si allegano a tal fine i moduli per la richiesta del certificato e per l'acquisizione del consenso dell'interessato.
I costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all'interessato, salvi i casi di
esenzione dal bollo previsti dal DPR 642/72, tabella allegato B.
Quanto sopra per le esigenze del datore di lavoro privato. Per gli stessi fini, alle pubbliche amministrazioni
sarà rilasciato il certificato ai sensi dell'articolo 39 del T.U.
La presente circolare è reperibile sui siti internet del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it) e del
casellario centrale (portal.casellario.giustizia.it).
Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk, al numero telefonico 06
– 97996200.

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