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venerdì 4 aprile 2014

CODICE DI COMPORTAMENTO DEGLI ISPETTORI: SUA ESIGIBILITA' NEL CORSO DELLE ISPEZIONI IN AZIENDA

Anche gli Ispettori del Lavoro della DTL (Direzione Territoriali del Lavoro) sono soggetti al Codice Disciplinare. In particolare, al cd Codice di Comportamento, che è stato di recente rinnovato con dm 15/01/2014.
La situazione degli Ispettori, però, è peculiare: è evidente, infatti, che loro errori, irregolarità o omissioni possono inficiare il procedimento di ispezione. Ci si domanda: può l'Azienda destinataria di Ispezioni segnalare tali infrazioni ai Superiori dell'Ispettore, durante la visita ispettiva? E in che modo, tali segnalazioni possono trovare possibilità di accoglimento?
A grandi linee, possiamo dare conto di quelle che, a ns. modesto giudizio, appaiono le anomalie certamente più gravi degli Ispettori e che sono suscettibili di immediata contestazione:
 
- Gli Ispettori omettono di farsi riconoscere mediante tesserino di riconoscimento;
- Gli Ispettori conferiscono una pubblicità ingiustificata e inopportuna all'Ispezione, senza tutelare adeguatamente la riservatezza dell'Azienda e la sua elementare esigenza di evitare lo strepitus fori (lo "strepito di piazza");
- Gli Ispettori non conferiscono con il Datore di Lavoro o con chi ne fa le veci;
- Gli Ispettori impediscono al Consulente del Lavoro o ad altro personale abilitato ex. l. 12/1979 ad assistere all'Ispezione;
- Gli Ispettori, debitamente e formalmente richiesti, omettono di offrire spiegazioni e chiarimenti circa la normativa applicabile e gli aspetti di fatto oggetto della contestazione, senza giustificazione adeguata;
- Gli Ispettori, avanti personale straniero, non si informano sul suo grado di conoscenza della lingua italiana;
- Gli Ispettori compilano i Verbali in modo carente, omettendo informazioni decisive.
 
Ricorrendo queste condotte, si potrà valutare di segnalare eventuali comportamenti anomali dell'Ispettorato ai Superiori, ai fini delle dovute verifiche disciplinari.
Per converso, ricordiamo comunque che in capo ai Datori di Lavoro che omettano di rispondere al personale ispettivo, o forniscano informazioni scientemente errate o incomplete, sono passibili della sanzione penale ex. art. 04 l. 628/1961.
A disposizione per chiarimenti.
 
 
 

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