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mercoledì 14 maggio 2014

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE: IL BONUS DEGLI 80 EURO E LA DETASSAZIONE DI PRODUTTIVITA'

Dalla Circolare Agenzia delle Entrate nr. 09/2014:

 D. Si chiede di conoscere se nel calcolo del credito si debba tenere conto dei redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività.
R. Si premette che il DPCM del 19 febbraio 2014, concernente le Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2014 (recentemente pubblicato nella GU n. 98 del 29 aprile 2014), al comma 1 dell’art. 1 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all'imposta sostitutiva, mentre al successivo comma 2 stabilisce che la retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'agevolazione non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014, ad euro 3.000 lordi.
Il DPCM stabilisce al comma 4 dell’art. 1 che “Continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013.”.
Il DPCM del 22 gennaio 2013, al comma 4 dell’art. 1, prevede che “Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 2 a 4 dell’articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.”.
L’art. 2, comma 2, del DL n. 93 del 2008 stabilisce che i redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo del percipiente entro il limite massimo di 3.000 euro.
Ne consegue che il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva in esame non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR.
Tuttavia, ad evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva per incrementi di produttività, in coerenza con la ratio della norma richiamata, il reddito di lavoro dipendente assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.
Rimane ferma la possibilità per i soggetti interessati di optare per la tassazione ordinaria del reddito di lavoro dipendente in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva.

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