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venerdì 23 maggio 2014

LAVORO ACCESSORIO NON RILEVANTE PER IL BONUS € 80

Quesito:
Una Lavoratrice Dipendente svolge contemporaneamente attività con voucher di lavoro accessorio. Il reddito percepito come voucherista concorre al "reddito complessivo" per la fruizione del bonus fiscale ex. art. 01 DL 66/2014 (cd. € 80)? In questo senso, è tenuto il Sostituto d'imposta a chiedere informazioni in merito? Grazie.
 
Risposta:
I compensi percepiti da un Lavoratore o da una Lavoratrice a titolo di “lavoro accessorio” (ex. artt. 70 ss D.lgs. 276/03, come modificati dalla l. 92/2012 e dal DL 76/2013) non rilevano ai fini della corresponsione del nuovo bonus ex art. 01 DL 66/2014 (cd. € 80 mens.).
Qui di seguito, si specificano i passaggi normativi che determinano tale esclusione.
Innanzitutto, l’art. 01 DL 66/2014 riconosce il bonus in capo a “lavoratori dipendenti” o “assimilati”, escludendo pensionati, titolari di Partite IVA e ogni altra tipologia contrattuale, tra cui i percettori di compensi di “lavoro accessorio” (voucher).
In secondo luogo, i compensi da “lavoro accessorio” non possono nemmeno rilevare (indirettamente) ai fini della soglia del “reddito complessivo” (€ 24.000 etc.) da cui il DL 66/2014 fa dipendere la modulazione del credito d’imposta. La non rilevanza di tali redditi, ai fini della determinazione del “reddito complessivo” ex. art. 06 DPR 917/1986, è confermata dall’art. 72.03°comma D.lgs. 276/2003 (come modificato dalla l. 92/2012), che espressamente esclude i compensi del voucherista dal reddito imponibile ai fini fiscali.
Ciò posto, in capo al Sostituto d’imposta (Datore di Lavoro) non va attivato alcun adempimento amministrativo prescritto dal DL 66/2013 in ordine alla gestione del bonus a favore del proprio lavoratore dipendente, che, in altra occasione lavorativa, rivesta il ruolo di voucherista, né, tantomeno, diventa, per il medesimo, rilevante, conoscere l’importo di quest’ultima tipologia di redditi per fruire il bonus, in quanto non rilevante ai fini fiscali.

 Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr 


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