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giovedì 15 maggio 2014

LIMITI QUANTITATIVI E SANZIONI AMMINISTRATIVE: IL PERIODO TRANSITORIO

I Datori di Lavoro hanno tempo fino al 31/12/2014 per adeguarsi alle nuove disposizioni.
           
            Qui di seguito, alcuni possibili casi:

            Caso 1:  Rapporto a termine in essere al di sopra dei limiti quantitativi posti in essere  al 21/03/2014 (entrata in vigore del Jobs Act) e oltre soglia.
Soluzione (pacifica): Non saranno considerati rilevanti per l’applicazione delle relative sanzioni amministrative.

Caso 2: Rapporto a termine oltre soglia al 21/03/2014 e non disattivato al 31/12/2014.
Soluzione (pacifica): Scatta il “limite quantitativo” e si applica la relativa sanzione amministrativa.

Caso 3: Rapporto a termine oltre soglia al 21/03/2014, prorogato fino al 31/12/2014 e poi disattivato.
Soluzione (proposta): La soluzione esatta del caso dipende dall’esatto inquadramento dell’inciso “i Datori di lavoro dovranno adeguarsi entro il 31/12/2014”. Al momento, pare fondata ed esegeticamente coerente un’interpretazione dell’inciso che consente al Datore, in detto periodo, la più ampia libertà, anche di prorogare il rapporto (ma il discorso vale anche per la proroga). In questi termini, la norma parrebbe configurare un periodo di “salvaguardia” per le situazioni irregolari fino al 31/12/2014.
Una “salvaguardia” che non può evidentemente operare solo per il passato, ovvero prima del 21/03/2014: chè se fosse stata questa l’intenzione del legislatore, allora questa salvaguardia sarebbe giunta automaticamente e direttamente dall’art. 01 l. 689/1981, che impedisce l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative.
Per non cadere in una interpretatio abrogans del disposto relativo al periodo transitorio dei “limiti quantitativi”, è giocoforza ammettere che esso “salvaguardi” anche gli atti che il Datore compirà dopo il 21/03/2014, fino al 31/12/2014.
            N.B.: Il legislatore contribuisce, secondo Noi, a sciogliere positivamente (almeno per il 2014) una perplessità sollevata in dottrina da BONATI-CREMONESI[1], che avevano interpretato il previgente disposto sui “limiti quantitativi” come tale da non ammettere alcuna tolleranza per le proroghe di rapporti a termine già stipulati oltre soglia dopo il 21/03/2014 (entrata in vigore del Jobs Act).




[1] Vedi GREMIGNI-CREMONESI, Contratto a termine: le criticità intepretative e operative, in Guida al Lavoro, nr. 14/2014. Gli Autori citati, nel vigore della precedente versione del DL 34/2014 (quando la nuova previsione sanzionatoria per il superamento dei “limiti quantitativi” non era stata introdotta) così argomentava: “Ci si chiede, in particolare se, alla scadenza degli stessi, i rapporti possano essere prorogati o se, diversamente, i lavoratori in eccesso possano essere riassunti. Per tale seconda questione, sembra chiaro che debba escludersi la possibilità di riassunzione del Lavoratore, se non è rispettato il limite del 20%, in quanto con la riassunzione verrebbe di fatto costituito un nuovo rapporto che dovrebbe soggiacere alle novità, di cui il Jobs Act e, quindi, sarebbe ‘fuori soglia’. E’, invece, più complesso definire se i rapporti possano essere prorogati: in tal caso, non verrebbe costituito un nuovo rapporto, ma proseguirebbe quello precedente. E’ chiara … l’elusività di una tale condotta che consentirebbe di fatto al Datore di continuare ad avvalersi di rapporti a termine in numero non superiore ai nuovi limiti legali”.

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