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giovedì 29 maggio 2014

TRATTAMENTO FISCALE DELLE TRANSAZIONI DEL DIPENDENTE-RIEPILOGO

Qui di seguito, un breve riepilogo delle disposizioni fiscali applicabili alle transazioni del lavoratore dipendente.
Posta (come precisato in altra mail 28/02/2014 h.19.45) l'imponibilità fiscale delle somme corrisposte al Dipendente a titolo di lucro cessante, ossia per la perdita reddituale in capo al Dipendente (e non di "danno emergente"), queste sono le regole applicabili:
 
- La Circolare Min. Fin. 326/1997 precisa che tutte le somme riconosciute al Lavoratore nelle transazioni (diverse da "danno emergente"), se non sono collegate alla cessazione del rapporto di lavoro, sono assoggettate a tassazione ordinaria;
- Laddove, invece, la somma riconosciuta in capo al Dipendente a titolo di transazione appaia connessa alla cessazione del rapporto di lavoro si applicherà la tassazione separata ex. art. 17.01°comma lett. b) TUIR (Ris. Ag. Entr. 135/2009);
- Le somme riconosciute essenzialmente pro bono pacis, al solo scopo di porre fine ad una controversia sono qualificabili come "redditi diversi" ex. art. 67lett. l) TUIR  e, come tali, tassabili.
 
Qui di seguito, riportiamo breve schema riepilogativo delle disposizioni fiscali applicabili.
 
 
IMPONIBILITA’ FISCALE DELLE TRANSAZIONI DEL DIPENDENTE
SCHEMA

Tipologia transazione
Oggetto
Tassazione applicabile
Risolutiva
Per chiusura rapporto di lavoro
Tassazione separata- Aliquota TFR
Semplice*
Redditi arretrati alle condizioni ex art. 17.01°comma lett. b) TUIR
Tassazione separata- Aliquota media biennio
Semplice*
Redditi ordinari e in costanza di rapporto
Tassazione ordinaria
Novativa**
Somme sostitutive di redditi di lavoro dipendente
Tassazione ordinaria
Novativa**
Al solo scopo di prevenire le liti
Art. 67 TUIR (Redditi diversi); Art. 25 DPR 600/1973 (ritenuta 20% a titolo di acconto IRPEF)

·         Transazione semplice: E’ quella transazione con la quale le Parti danno vita ad un accordo con il quale si limitano ad apportare modifiche a una situazione già in atto e a regolare il preesistente rapporto, senza estinguerlo, mediante reciproche concessioni consistenti anche in una bilaterale e congrua riduzione delle opposte pretese, in modo da realizzare un regolamento di interessi.
·         Transazione novativa: E’ quella transazione, in cui le Parti manifestano la volontà esplicita di stipulare un accordo che non entra nel merito delle ragioni delle Parti, ossia astrae dall’oggetto della controversia, e ha il solo scopo di porre fine alla lite, attraverso il pagamento di un corrispettivo a fronte della garanzia di rinuncia alla lite stessa.


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