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giovedì 5 giugno 2014

BONUS E.80 E DECESSO DEL LAVORATORE: IL TRATTAMENTO FISCALE

Quesito:
Un Dipendente muore il 19/05/2014. Agli eredi compete il bonus degli € 80? E compete "esentasse"? Ovvero su di esso si applica la tassazione separata ex. art. 17.01°comma lett. a) TUIR? E, in ogni caso, cosa si deve scrivere nel CUD?
Grazie.
Risposta:
Allo stato attuale, dopo la non chiarissima presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate sull'argomento, con Circolare 09/2014, l'impressione più verosimile che si ricava, confrontando le disposizioni ex. art. 17 TUIR ed ex. art. 01 DL 66/2014, è che dette somme non possano considerarsi alla stregua dell'art. 17 TUIR citato: l'art. 01 DL 66/2014, infatti, contiene espressioni che vanno intese quale inequivocabile "qualificazione fiscale", assolutamente alternativa (tecnicamente "speciale") rispetto alla "qualificazione fiscale" che, ex. art. 17 TUIR, determinano l'applicazione della "tassazione separata".
La "tassazione separata", in parte qua, è inapplicabile, a ns. giudizio, perchè non si concilia, ad esempio, con la dizione, contenuta al comma 01 dell'art. 01, che esclude il credito di imposta "dalla formazione del reddito": un'espressione dall'inequivocabile valenza fiscale, che concorre chiaramente ad escludere ab origine dette somme da qualsivoglia rilevanza reddituale ex. art. 48 TUIR ("nozione di reddito di lavoro dipendente").
In secondo luogo, va apprezzata, per escludere l'applicazione della "tassazione separata" ex. art. 17 TUIR, quella parte dell'art. 01 DL 66/2014 dove si dispone che il bonus è riconosciuto "in via automatica". Anche questa espressione è assai rilevante in punto di "qualificazione fiscale" della fattispecie, perchè concorre ad agganciare il bonus (esente IRPEF) alla retribuzione in modo così stretto, da farne quasi un accessorio; cosìcchè il bonus (e il connesso regime di esenzione) segue l'emolumento retributivo, in qualsiasi circostanza: che sia arretrato, o corrisposto post mortem etc.
Alla luce di queste considerazioni, il bonus, in sede CUD, dovrebbee ssere trattato alla stregua di qualunque emolumento corrisposto al Dipendente in regime di esenzione fiscale (come un tempo le "liberalità d'uso" etc.). Per questo, occorre chiedere alle software house, gli adattamenti necessari e conseguenti in vista della compilazione della modulistica CUD (e Mod. 770).
In ogni modo, raccomandiamo per queste cessazioni di scrivere una lettera agli eredi del Dipendente (che alleghiamo), per avvertirli dei possibili dubbi e controversie che la gestione del bonus degli € 80 agli eredi dei Dipendenti genera, raccomandando di sottoporre la pratica al CAF/Studio di riferimento, per eventuali adeguamenti e conguagli in Dichiarazione dei redditi: con ciò esonerando il Sostituto d'imposta da qualsivoglia responsabilità.
Va da sè che ogni aspetto eventualmente inerente l'imposta di successione e simili esula dall'attenzione del Sostituto d'imposta e, pertanto, non può interessare il Sostituto d'Imposta.

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