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lunedì 23 giugno 2014

CANONE SPECIALE RAI E PERSONAL COMPUTER: QUANDO IMPRESE E PROFESSIONISTI DEVONO PAGARE

Quesito:
Sono un Consulente Assicurativo, in Partita IVA, e mi sono visto recapitare dalla RAI-TV la richiesta di "canone speciale" in forza del possesso del PC. Effettivamente, ci sono siti che consentono la visione di video anche in streaming ... Ma basta questo per obbligarmi a pagare il canone RAI "speciale"?
Grazie.

Risposta:
Il quesito non è immediatamente attinente al ns solito ambito giuslavoristico, ma la circostanza che molti lavoratori autonomi, anche molto piccoli, siano stati investiti con forza forse senza precedenti da richieste di pagamento RAI, merita qualche specificazione.
Come prima nota informativa, si può segnalare, come ben fatta e completa, quella di cui al link di seguito riportato: http://www.soldiblog.it/post/77589/canone-rai-computer-pc-chi-lo-deve-pagare
Qui basterà riportare alcune note.
L'art. 01 RDL 246/1938 disciplina il pagamento del canone a queste condizioni:

“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l’impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l’utenza di un apparecchio radioricevente.”.

In merito all'evoluzione tecnologica degli ultimi anni, che ha visto l'evoluzione dei servizi radio televisivi via Internet e via PC, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso la nota 12991/2012, con la quale ha chiarito i termini del'applicazione del RDL del 1938 alle nuove tecnologie.
Ai sensi della succitata Nota, rientra nell'obbligo del canone RAI (anche speciale, quindi, deducibile dal reddito) non il possesso in capo all'Azienda/Studio di qualunque dispositivo atto a riprodurre immagini video o musica (tipo il PC che capta Youtube e simili) ma il possesso di apparecchi dotati di "sintonizzatore" delle radio frequenze, ossia capace di catturare frequenze gestite entro il PNRF (Piano Nazionale Radio Frequenze).
Questo elemento è ritenuto discriminante: pertanto, il canone RAI riguarda qualunque dispositivo tecnologico (penna USB, etc.) fosse dotato di tale sintonizzatore (es. scheda tv), anche se privo (come gli apparecchi veri e propri, Radio e TV) di "decodificatori" ovvero di "trasduttori audio/video" (per far scattare l'obbligo del canone RAI speciale, infatti, è necessario che l'apparecchio non sia solo "atto" ma anche "adattabile" a ricevere radiofrequenze).
Ricorrendo le condizioni di cui sopra, il lavoratore sarà tenuta tenuta a pagare l'abbonamento RAI; altrimenti no.

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