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mercoledì 18 giugno 2014

JOBS ACT E ASSUNZIONI A TERMINE: QUALE "LIMITE QUANTITATIVO" PER AZIENDE IN CIG?

Quesito:
Sono il titolare di un'Azienda con la stragrande maggioranza dei Dipendenti a tempo indeterminato in CIG a zero ore. Per far fronte a eventuali possibilità di ripresa, vorrei assumere personale a termine. Mi chiedo se il personale a tempo indeterminato in CIG si debba contare ai fini dell'individuazione del contingente di lavoratori a termine che posso assumere, in forza della nuova normativa del Governo Renzi.
 
Risposta:
Il caso che Lei ci ha sottoposto è oltremodo complesso e delicato: perchè non considerato dal Jobs Act, e perchè molto attuale dal punto di vista pratico.
Iniziamo con ordine.
Dal punto di vista della disciplina del "limite quantitativo", l'art. 01 DL 34/2014 prevede che l'Azienda, se avente più di 05 Dipendenti, può assumere a termine per un quantitativo fino al 20% del personale impiegato a tempo indeterminato al 01/01 dell'anno in cui avviene l'assunzione. Ovvero, se l'Azienda ha meno di 05 Dipendenti, si può assumere a termine fino a 01 Dipendente.
Sono fatti salvi diversi "limiti quantitativi" eventualmente fissati dalla contrattazione collettiva.
Questo è il primo riferimento per calcolare quanti Dipendenti a termine assumere.
Nel caso specifico, però, ricorre un'altra complicazione, discendente dalla circostanza che l'Azienda è in CIG; ai sensi dell'art. 03.01°comma lett. c) D.lgs. 368/2001, l'Azienda in CIG non potrebbe assumere a termine lavoratori adibiti alle stesse mansioni dei dipendenti sospesi (eccezion fatta per i contratti di solidarietà ex. art.05.05°comma l. 326/1993-DL 148/1993 fuori ambito CIGS; per l'interpretazione autentica del divieto vedi anche art. 03-bis l. 172/2002-DL 108/2002).
La norma non vieta in assoluto le assunzioni a termine, ma le subordina al ricorrere di mansioni non comparabili a quelle oggetto di sospensione: questo, per la lineare e logica ratio legis di impedire utilizzazioni della CIG abusive, finalizzate ad ottenere indebiti vantaggi di flessibilizzazione nell'uso della manodopera.
Non è chiaro come interferiscano i due articoli.
Di per sè, l'art. 10.07°comma D.lgs. 368/2001 (ripreso e confermato dal Jobs Act) non prevede (a differenza che per lavoratori stagionali etc.) discipline differenziate o fattispecie di esonero dai "limiti quantitativi" ex. art. 01 DL 34/2014. Quindi, di massima, si deve ritenere applicabile la regola (in quanto generale) che subordina l'assunzione di personale a termine al 20% dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato nell'anno di assunzione a termine (salvo il diverso limite per Aziende con meno di 05 Dipendenti e salve diversi "contingenti" fissati dalla contrattazione collettiva). Nel silenzio della norma, bisogna ritenere che nella base "virtuale" di calcolo debbano comprendersi anche i lavoratori a tempo indeterminato in CIG (lo stesso art. 01 Jobs Act non li esclude dalla base di calcolo). Quindi, ricorrendo la possibilità di assunzione (fuori cioè dal diveto ex. art. 03 D.lgs. 368/2001), quello discendente dall'art. 01 Jobs Act resta il "contingente di assunzioni a termine" di riferimento, anche ove la totalità o la stragrande maggioranza dei lavoratori a tempo indeterminato sia in CIG.
Va comunque precisato che l'assunzione, in questo caso, non è a-causale, ma sottoposta a specifici vincoli causali, come in passato: l'Azienda, infatti, per superare i divieti di assunzione, deve dimostrare che l'assunzione a termine, a fronte di Azienda in CIG, è giustificata per mansioni diverse da quelle sospese.
Questa considerazione, però, ci porta a valutare se, per questi casi, l'Azienda non riesca, però, a ritagliarsi comunque l'esonero da qualsivoglia "limite quantitativo".
Se, infatti, l'assunzione a termine per le Aziende in CIG è subordinata a "mansioni nuove", non ci vuole molto a ritenere che le assunzioni a termine sono favorite dal legislatore per i casi di start up o di lancio di nuove filiere di attività: casi che, ricorrendo la specifica disciplina dei CCNL, sono esclusi proprio dall'osservanza dai "limiti quantitativi", in forza dell'art. 10.07°comma D.lgs. 368/2001.
 
 

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