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mercoledì 11 giugno 2014

JOBS ACT E CONTRATTO A TERMINE, LA SANATORIA DELLE "PROROGHE" TRA IL 21/3 e il 20/5/2014

Quesito:
Per errore della mia Associazione di Categoria, al 1/4 us. ho prorogato un rapporto a tempo determinato, costituito prima dell'entrata in vigore delle nuove norme del Governo Renzi. Il rapporto era già stato prorogato a sua volta, nel vigore della precedente normativa; su questa base, un Consulente del Lavoro mi ha spiegato che la proroga non si sarebbe potuta fare perchè illegittima. Si può rimediare alla situazione? Cosa mi dice?

Risposta:
Quanto alla disciplina della proroga, che, nel vigore del DL 34/2014 era consentita fino ad un numero massimo di 08 (poi ridotta a 05 in sede di conversione), era discusso in dottrina se detta facoltà di proroga, così larga rispetto al passato, fosse applicabile anche ai contratti a termine, già in essere e già prorogati in virtù della precedente normativa, o se, al contrario, fosse applicabile la previgente normativa che fissava in una sola la proroga possibile (art. 04 D.lgs. 368/2001, versione previgente).
Questa seconda interpretazione è stata poi fatta propria dal legislatore in sede di conversione in legge del DL.
Ma prima di allora, persistendo la divisione, dottrina e operatori si erano orientati ora per l'una, ora per l'altra soluzione.
Questa casistica dubbia oggi deve andare gestita alla luce dell'art. 02-bis del DL 34/2014 convertito in legge, che dispone:

"Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalle disposizioni introdotte dal presente decreto".

Questa disposizione salvaguardia gli atti giuridici compiuti nel vigore della precedente normativa, nel periodo compreso tra il 21/3/2014 (data di entrata in vigore del DL) e il 20/5/2014 (data di entrata in vigore della legge di conversione).
comprese le proroghe poi risultate illegittime a posteriori, per assestamenti legislativi ... sopravvenienti.
Ricordiamo che, ex. art. 77 Cost., le leggi di conversione operano ex tunc e le modifiche hanno efficacia retroattiva; per evitare questo, la Costituzione consente alla legge di conversione di introdurre disposizioni di salvaguardia degli effetti giuridici frattanto prodotti ed esauritisi nella transitoria vigenza del DL: come la norma in esame.




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