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giovedì 5 giugno 2014

JOBS ACT E LIMITI QUANTITATIVI: RICOGNIZIONE DELLA DISCIPLINA COLLETTIVA VIGENTE




Il DL 34/2014 (Jobs Act) introduce, per i contratti a termine, la regola generale dell’acausalità, in luogo dell’assunzione “causale” che ha fin qui segnato la disciplina delle assunzioni a tempo determinato.
In questo senso, diviene possibile assumere a termine, con questa forma, fino a 36 mesi, in luogo dei 12 del precedente DL 76/2013, ma con una specifica limitazione descritta dall’ultimo capoverso dell’art. 01 del D.lgs. 368/2001, risultante dall’interpolazione del DL:

(…) Fatto salvo quanto disposto dall’art. 10.07°comma, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun Datore di Lavoro, ai sensi del presente articolo [a termine, NdA], non può eccedere il limite del 20% dell’organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a 05 dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

            Il DL 34/2014 (cd Jobs Act) mantiene in vigore l’art. 10.07°comma D.lgs. 368/2001, che dispone:

La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni.

In sede di conversione in legge del DL, è stato previsto che la violazione del “limite quantitativo” determini l’applicazione di una (ancora non del tutto precisata) sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione individuale del Lavoratore assunto, e per il 50% in caso di assunzioni oltre soglia superiori a 1.
            La sanzione amministrativa esclude l’applicazione della sanzione civilistica ex. art. 32 l. 183/2010, che obbliga il Datore, in caso di trasformazione ope legis del rapporto a termine, a corrispondere un’indennità che vada da 2,5 a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto.
            Le imprese, comunque, hanno tempo fino al 31/12/2014 per adeguare la contrattualistica di lavoro.
            In nessun caso, le sanzioni saranno applicabili a “splafondamenti” realizzati prima della data di pubblicazione della legge di conversione (maggio 2014).
            Ancora non è stato precisato se la contrattazione collettiva possa introdurre “limiti quantitativi” più stretti o più larghi.
            Al momento, la legge di conversione ha introdotto una disciplina transitoria che determina la piena applicazione, ai fini della disciplina dei “limiti quantitativi” ex DL 34/2014, della disciplina di CCNL vigente alla data di applicazione del Jobs Act, a prescindere che la percentuale di CCNL sia superiore o inferiore alla percentuale di legge (20%).
            Qui di seguito, una breve ricongnizione della disciplina collettiva dei “limiti quantitativi” riferita ad alcuni CCNL, particolarmente utilizzati nella prassi.








RIEPILOGO SINTENTICO DISCIPLINA SINGOLI CCNL


CCNL
Articolo di riferimento
Studi Prof
Si applica solo percentuale del 20% da Jobs Act
Commercio
Art. 63-66
Pubblici Esercizi
a)      Generalità Aziende: art. 79 CCNL ult. rinn.
b)      Altri Pubblici Esercizi (es. Aziende Alberghiere, Stabilimenti etc.): si applicano limiti quantitativi di Job Act.
Agenzie Assicurative SNA
Si applicano limiti quantitativi di Job Act.
Agricoli c/terzi
Art. 6
Alimentari Artigiani

Case di Cura private AIOP- Non medici
Art. 23
Case di Cura private AIOP-Medici
Si applicano limiti quantitativi da Jobs Act
Chimici CONFAPI
Art. 3
Commercio-Ortofrutta
Art. 33
Comunicazione PMI
Si applicano limiti quantitativi da Jobs Act
Cooperative Sociali
Art. 25
Farmacie Private
Si applica Jobs Act
Edili Artigiani
Art. 93
Edilizia Industria
Art. 93
Elettrici
Art. 16
Enti Pubblici Non Economici
FUORI DAL DL 34/2014
Grafici Artigiani
Art. 38
Istituti Socio Assistenziali-UNEBA
Art. 20
Metalmeccanici Industria
Si applicano limiti quantitativi da Jobs Act
Metalmeccanici Artigiani
Art. 21
Palestre e Impianti Sportivi
Art. 20
Panificatori Artigiani
Art. 38
Proprietari Fabbricati
Art. 37
Pubblici Trasporti ANPAS
Art. 23:
Pulizie Artigianato
Art. 27





















RIEPILOGO ANALITICO

CCNL
Articolo di riferimento
Studi Prof
Si applica solo percentuale del 20% da Jobs Act
Commercio
Art. 63-66
Ferme restando le ragioni di apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per quattro lavoratori.
Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti a tempo determinato per sei lavoratori.
Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.
Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art.67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e fatto salvo quanto previsto ai precedenti articoli 63, commi 2, 3, e 65, commi 2 e 3.
Pubblici Esercizi
a)Generalità Aziende: art. 79 CCNL ult. rinn. Per le imprese da 0 a 4 Dipendenti complessivi, possono essere assunti a termine fino a 4 dipendenti. Per le imprese da 5 a 9 Dipendenti, fino a 6 dipendenti. Per le Imprese da 10 a 25, fino a 7 Dipendenti. Per le Imprese da 26 a 35, fino a 9 dipendenti. Per le Imprese da 36 a 50, fino a 12 unità. Per tutte le altre imprese, oltre i 50 dipendenti, possono essere effettuate assunzioni a termine nel limite del 20% dei lavoratori in forza presso l’Azienda, anche a termine. Le frazioni di unità si computano per l’intero.
b)Aziende di stagione ex. art. 204 ss. CCNL: Inapplicabile qualsivoglia limite quantitativo, anche a seguito del Jobs Act.
c)Altri Pubblici Esercizi (es. Aziende Alberghiere, Stabilimenti etc.): si applica Job Act.
Agenzie Assicurative SNA
Si applicano direttamente i “limiti quantitativi” del Jobs Act
Agricoli c/terzi
Art. 6

Il numero massimo di rapporti di lavoro con contratto a termine potrà essere individuato prendendo a base di riferimento il numero di giornate complessive lavorate in azienda nell’anno precedente, diviso 270, ed applicando al rapporto così conseguito la percentuale del 5%; l’eventuale frazione di unità derivante dal suddetto rapporto è arrotondata all’unità intera superiore. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo ad un numero inferiore a sette, resta ferma la possibilità di avere presenti in azienda fino a sette lavoratori con contratto a termine. In sede di contrattazione territoriale le suddette ipotesi potranno essere integrate in relazione a particolari esigenze locali.


Alimentari Artigiani
Art. 38:

Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) punti 1) e 2) del presente articolo.
Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3 e 4 è consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine per le aziende prive di dipendenti.
Ai sensi del comma 7 lett. A) dell'art. 10 D.Lgs. 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
Case di Cura private AIOP- Non medici
Art. 23

L’istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili nell’organico e deve essere utilizzato nel limite massimo del 30%[ del personale in forza presso la Casa di Cura), escluse le sostituzioni per ferie e le sostituzioni per conservazione del posto.
Case di Cura private AIOP-Medici
Si applicano direttamente i “limiti quantitativi” del Jobs Act
Chimici CONFAPI
Art. 3

L’impresa potrà utilizzare un numero medio di lavoratori, nel caso dell’anno solare, non superiore al 15% rispetto al numero dei Lavoratori con contratto a tempo indeterminato (e somministrazione), in forza al momento dell’assunzione.
Non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di Lavoratori superiori al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.
I Lavoratori assunti a tempo determinato (e somministrazione “sostitutiva”) sono esclusi dal computo della percentuale e/o dal numero minimo di assunzioni di cui si tratta.
I Lavoratori a tempo parziale vanno computati secondo le norme di legge.
Ove l’applicazione del limite quantitativo del 15%, dia un risultato inferiore a 3, le Aziende potranno utilizzare un massimo di 3 assunzioni, tra contratto a tempo determinato e somministrazione, complessivamente intesi.
Commercio-Ortofrutta
Art. 33

Per le assunzioni a termine connesse con le causali di cui ai num. 1), 2) e 3) dell’art. 33 CCNL (assunzioni di personale avventizio per attività manuale/amministrativa non agricola e complementare all’attività agricola, sostituzione di personale inidoneo alla mansione, sostituzioni per ferie), le imprese non potranno assumere contemporaneamente lavoratori a tempo determinato per un numero superiore al 20% dell’organico in forza.
Nelle Aziende con meno di 30 Dipendenti, è comunque concessa l’assunzione a termine fino a 06 lavoratori.
Comunicazione PMI
Si applicano limiti quantitativi da Jobs Act
Cooperative Sociali
Art. 25

La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non può essere superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito ai punti b), c) g) ed h ex. art. 25 CCNL (assunzioni a termine per continuità nel servizio etc.).
Sarà comunque attivabile un numero minimo di n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato per cooperativa.
Per le cooperative di tipo b inquadrate ai fini previdenziali nel settore agricoltura rimangono ferme le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge per il settore agricolo in materia di lavoro stagionale e a termine.
Si precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato non deve sopperire a carenze stabili dell'organico.


Farmacie Private
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Si applica Jobs Act
Edili Artigiani
Art. 93

Il ricorso al contratto a termine non può superare, mediamente nell’anno, cumulativamente con le somministrazioni a tempo determinato, il 30% dei rapporti a tempo indeterminato dell’impresa.
Resta, in ogni caso, ferma la possibilità di utilizzare almeno 07 rapporti a termine (somministrazione), comunque non eccedenti la misura di 1/3 dei rapporti a tempo indeterminato in atto presso l’Azienda.
La media si calcola con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno precedente.
Le frazioni vanno arrotondate all’unità superiore.
Edilizia Industria
Art. 93

Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25 % dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’impresa.

Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell’impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all’unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
Elettrici
Art. 16

3. In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero dei lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 7 % in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti specifiche ipotesi:

a) esecuzione di particolari commesse che, per la loro specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Azienda;

b) per copertura di necessità straordinarie connesse all’introduzione di innovazioni tecnologiche ed all’avvio di processi di riorganizzazione e di riconversione;

c) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico- ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’anno;

d) esigenze connesse alla partecipazione a mostre, fiere e manifestazioni o altri eventi particolari (conventions, congressi, etc.).

Tale percentuale è aumentata al 9% in media annua per le Aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6/3/1978, n. 218. Le predette percentuali potranno essere incrementate nel limite massimo aggiuntivo del 4% in media annua per specifiche esigenze con accordo con le competenti Organizzazioni sindacali ovvero RSU, se trattasi di singola unità produttiva. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’Azienda di stipulare contratti a tempo determinato fino al numero di 5 prestatori di lavoro.
Enti Pubblici Non Economici
FUORI DAL DL 34/2014
Grafici Artigiani
Art. 38

Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lett. a), punti 1 e 2 del presente articolo (sostituzione personale con diritto a conservazione del posto, sostituzione lavoratori impiegati per aggiornamento).
Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3 e 4 è consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine per le aziende prive di dipendenti.
Istituti Socio Assistenziali-UNEBA
Art. 20

In ogni Istituzione, l’utilizzo di personale con contratto di lavoro a termine è (ad eccezione del punto c-sostituzione lavoratori con diritto a conservazione del posto- con somministrazione, e con apprendistato, non può superare il 30% del personale in servizio con contratto a tempo indeterminato.
Metalmeccanici Industria
Si applica Jobs Act
Metalmeccanici Artigiani
Art. 21

Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Nelle imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l'assunzione fino a 3 lavoratori con contratto a termine.
Nei settori Orafo, Argentiero ed Affini e nei settore Odontotecnico l'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato è consentita:

- nelle imprese da 0 a 4 dipendenti, così come sopra calcolati, fino a 2 lavoratori;

- nelle imprese da 5 a 10 dipendenti, così come sopra calcolati, fino a 4 lavoratori;

- nelle imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all'unità superiore.

Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui al secondo comma lett. a), b) e c) (sostituzione con conservazione del posto, aggiornamento professionale, esigenze stagionali).

Palestre e Impianti Sportivi
Art. 20

Ai lavoratori assunti ai sensi del presente articolo si applica il diritto di priorità di cui all’art. 8 bis, legge n. 79/83.
Le imprese non potranno avere contemporaneamente alle loro dipendenze lavoratori assunti per le predette ipotesi di contratto a termine in numero superiore al 15% dell'organico in forza a tempo indeterminato in ogni unità produttiva. Nelle singole unità produttive che abbiano meno di 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione dei predetti contratti per cinque lavoratori. Ai fini della percentuale predetta non si computano le assunzioni effettuate con contratto a termine nelle ipotesi previste direttamente dalla legge (Legge n. 230/62; D.L. n. 876/77 convertito nella Legge n. 18/78 e successive proroghe), con contratto di formazione e lavoro.
Panificatori Artigiani
Art. 38:

Nelle imprese che hanno fino a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine.
Per le imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato nella percentuale del 30% dei lavoratori con arrotondamento all'unità superiore.
Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui alla lettera a) punti 1) e 2) del presente articolo.
Per fare fronte alle esigenze di cui ai punti 3 e 4 è consentita l'assunzione di 1 lavoratore con contratto a termine per le aziende prive di dipendenti.
Ai sensi del comma 7 lett. A) dell'art. 10 D.Lgs. 368/2001, sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di una nuova linea di produzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale.
Proprietari Fabbricati
Art. 37

In ogni caso i contratti a tempo determinato non potranno superare il 10% dell'organico complessivo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato (in caso di insussistenza di rapporti di lavoro a tempo indeterminato potrà essere comunque stipulato n. 1 contratto a termine). Le frazioni saranno arrotondate al valore unitario superiore.
Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi per soddisfare le ipotesi di cui alle lettere d), e), g), h), i), l), m) ed n) ex. art. 37 CCNL.
Sono inoltre esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui sopra, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga. Quest'ultima esenzione non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi*
*PROROGA DA RIESAMINARE ALLA LUCE DEL cd JOBS ACT.
Pubblici Trasporti ANPAS
Art. 23:

I contratti a termine stipulati al di fuori delle suddette casistiche non potranno superare il 25% del personale assunto a tempo indeterminato. Nelle Organizzazioni che occupano fino a sette dipendenti a tempo indeterminato potrà comunque essere effettuata l’assunzione di due lavoratori a tempo determinato.
Pulizie Artigianato
Art. 27 CCNL 12/07/1999

Nelle imprese che hanno fino a 4 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, è consentita l'assunzione di 1 lavoratore a tempo determinato.
Per le imprese con più di 4 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore a tempo determinato ogni 4 dipendenti in forza, così come sopra calcolati, con arrotondamento all’unità superiore.
































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