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venerdì 20 giugno 2014

JOBS ACT E RAPPORTO A TERMINE: SE IL DATORE DI LAVORO NON INDICA IN CONTRATTO IL DIRITTO DI PRECEDENZA: POSSIBILE LA RIAMMISSIONE IN TERMINI?

Quesito:
Il Jobs Act impone al Datore di Lavoro di indicare nei contratti a termine in essere da marzo/maggio 2014 la previsione del diritto di precedenza. Cosa succede se il Datore omette questa circostanza nell'assunzione? In particolare, può il lavoratore cesato opporsi alla nuova assunzione, obbligando così il Datore al licenziamento del lavoratore frattanto assunto? Grazie.
Risposta:
La previsione di quest'obbligo di specificazione contrattuale del diritto di precedenza da parte del Jobs Act non è accompagnata da nessuna previsione di sanzione, per i casi di inosservanza. Tale omissione, informativa, ad esempio, non è assimilata agli obblighi di informazione ex. D.lgs. 152/97 che devono essere adempiuti entro 30 gg. dall'assunzione, pena l'applicazione di sanzioni amministrative (art. 04 D.lgs. 152/97).
La conclusione più logica che viene da fare è che il Lavoratore, che non sia stato informato dei diritti di precedenza a lui spettanti tramite apposita previsione contrattuale, possa esigere dall'Azienda di essere "rimesso in termini" per esercitare tale diritto (questa è l'interpretazione che, sia pure con molta cautela, avanza FALASCA nell'articolo Diritto di precedenza per iscritto ne Il Sole 24 Ore nr. 165 del 18/06 us.).
Questo interrogativo diventa assai rilevante davanti a chi ragiona, per i casi specifici, di possibilità di "rimessione in termini", dato che la "rimessione in termini" (interpretata secondo logica e "buona fede") è concepita per aiutare quei Lavoratori, che non abbiano potuto compiere certi atti a loro favorevoli nelle tempistiche necessarie, a causa di una ignoranza non "colpevole", nè superabile oggettivamente.
Ed è proprio su questo terreno che la tesi di FALASCA suscita dubbi e perplessità molto rilevanti: cosa ci assicura che il Lavoratore a termine, che non è stato appositamente informato dal Datore al momento dell'assunzione sui diritti di precedenza, non potrebbe (in assenza dell'informativa all'atto dell'assunzione) avere avuto modo di informarsi diversamente?
Si consideri, tra l'altro, che questa informativa non aggiunge praticamente nulla al complesso dei doveri informativi in forma scritta che già gravano sul Datore di Lavoro in forza del D.lgs. 152/1997.
Nella misura, infatti, in cui l'art. 01.04°comma D.lgs. 152/1997 permette al Datore di assolvrere agli oneri informativi relativi al D.lgs. 152 cit. (art. 01.01°comma: ferie, orario di lavoro, retribuzione etc.) mediante rinvio al contratto collettivo applicabile, si fatica a comprendere cosa possa aggiungere di giuridicamente e praticamente rilevante l'ultimo onere di informativa contrattuale sul diritto di precedenza: se, infatti, la ratio del Jobs Act era, in parte qua, quella di garantire al lavoratore a termine di essere informato sui propri diritti di precedenza discendenti da CCNL, tale funzione informativa era già assolta dal D.lgs. 152 e non si capisce cosa possa aver aggiunto di nuovo e diverso il DL 34/2014 (conv. in l. 78/2014).
Ma, anche ammessa astrattamente tale possibilità di "rimessione in termini", resta la circostanza che nulla di particolare la legge specifica in caso di conflitto tra il diritto di precedenza del lavoratore cessato (che non ha potuto esercitare il diritto) e il lavoratore neo-assunto: su questo, l'assetto della normativa uscita dal Jobs Act è del tutto identico all'assetto del diritto previgente.
In questo senso, è giocoforza ritenere che, in caso di conflitto tra lavoratore a termine scaduto ma "in precedenza" e lavoratore a termine neoassunto, competa, in capo al Datore di Lavoro, un semplice obbligo di risarcimento del danno per le mensilità di lavoro a termine perdute e che si sarebbero teoricamente potute svolgere. Siamo fortemente convinti che, in questi casi, non si possa "imporre" la riassunzione, dato che questa sanzione presenterebbe tratti "reintegratori" e le "sanzioni reintegratorie" nelle assunzioni (come specifica l'art. 01 l. 604/1966) non sono applicabili in difetto di previsione di legge.
Restano sanzioni risarcitorie, ricalcate sulla previsione risarcitoria prevista dall'art. 08.03°comma D.lgs. 61/2000 (il risarcimento potrebbe essere parametrato sulle mensilità di lavoro mancate, quale "occasione perduta di lavoro").
Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr 

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