AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




giovedì 12 giugno 2014

JOBS ACT E TEMPO DETERMINATO: I LIMITI QUANTITATIVI PER LE ASSUNZIONI A TERMINE NEI CAMBI DI APPALTO IN EDILIZIA

Quesito:
Un caso teorico, ma che, cessato il periodo transitorio di "tolleranza" sui "limiti di contingentamento" delle assunzioni a termine al 31/01/2014, potrebbe diventare ... "pratico".
Una Ditta Edile (Artigiana) al 01/01/2014 ha in essere 9 contratti a tempo indeterminato. Facendo applicazione delle disposizioni sui "limiti quantitativi" del Jobs Act, può assumere fino a 1,8 Dipendente, ossia 1 (non è, al momento, autorizzato l'arrotondamento per eccesso).
E' esatto il conteggio? Grazie.
 
Risposta:
La legge (art. 01 D.lgs. 368/2001, come "novellato" dal Jobs Act) stabilisce che il limite (legale) del 20% fissato direttamente dal Jobs Act (in vigore dal 01/01/2015) non si applica in presenza se il CCNL ha fissato limiti quantitativi diversi.
Nel caso dell'Edilizia Artigiana, si applica, infatti, l'art. 93 del relativo CCNL (rinnovato il 24/1/2014), il quale fissa il limite quantitativo per le assunzioni a termine, secondo diversi quantitativi, uno percentuale, l'altro fisso:

- Limite percentuale: Il 30% dei rapporti a tempo indeterminato;
- Limite fisso:             07 rapporti a termine, comunque in misura mai superiore a 1/3 del numero dei Lavoratori a tempo indeterminato.

Nel caso di specie, essendo evidentissimamente inapplicabile il "limite fisso" (in quanto il numero "fisso" di 07 Dipendenti è manifestamente esorbitante rispetto al plafond di CCNL), si applica il limite percentuale.
Aritmeticamente, si genera un risultato pari a 2,7. In questo caso, ammettendo il CCNL l'arrotondamento all'unità superiore, ossia l'arrotondamento "per eccesso", il numero di rapporti a termini stipulabili è pari a 03.
Importante la previsione del CCNL Edilizia Artigiani, secondo il quale la base dei lavoratori a tempo indeterminato è calcolata quale "media annuale".
In questo senso, in analogia con quanto previsto per il computo delle aliquote agevolate per apprendisti per le Aziende con meno di 09 Dipendenti (art.01.772°comma l. 296/2006), i lavoratori a tempo indeterminato, rilevanti quali "base di calcolo" per i "limiti di contingentamento" dei rapporti a termine, dovrebbero conteggiarsi in base a percentuali corrispondenti ai periodi di effettivo lavoro, senza considerare pause, sospensioni, interruzioni, molto frequenti in un settore, come quello Edile, caratterizzato dall'alta volatilità delle Commesse.
Quindi, anche il numero da Lei riferito di 09 Dipendenti a tempo indeterminato andrebbe verificato sotto questo versante.



Nessun commento:

Posta un commento