AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




lunedì 23 giugno 2014

JOBS ACT NON APPLICABILE AL PUBBLICO IMPIEGO (PER ORA...)

Quesito:
Contratti a termine e somministrazione nella Pubblica Amministrazione. La riforma Poletti si applica al Pubblico Impiego? Grazie.

Risposta: L'articolo di riferimento è l'art. 36 D.lgs. 165/2001 Testo Unico del Pubblico Impiego, variamente ritoccato in relazione alle varie leggi finanziarie.
Questa disposizione garantisce il classico regime di "specialità" che caratterizza le regole del lavoro pubblico, le quali non sono assimilabili automaticamente (salva espressa disposizione contraria) alle regole del "lavoro privato" (da ultimo modificate con il DL Poletti).
Al momento, l'interpretazione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, offerta con la Circolare 05/2013 esaspera, in chiave anti-precariato, l'interpretazione più restrittiva dell'art. 36 D.lgs. cit. I contratti "flessibili" sono sì ammessi, ma strettamente in funzione di ragioni "eccezionali" e temporanee. Ciò è manifestamente incompatibile con la riforma del Jobs Act (che al contrario ha introdotto la regola della a-causalità nel rapporto a termine) e ciò pare condizionare l'uso della somministrazione.
E' importante precisare che la Circ. 05/2013 enuncia una chiara regola di "sfavore" per i "rapporti flessibili acausali" come principio generale che gli Uffici Personale devono seguire ...
Leggere il link, per rendersene conto http://www.nidil.cgil.it/files/circolare_n_5%20b%202013.pdf
Se il Dipartimento della Funzione Pubblica non muterà orientamento, i margini per estendere il Jobs Act a rapporti a termine e somministrazione alla PA sono inesistenti.
Spero di non aver fatto confusione.
Buona giornata 


Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr 




Nessun commento:

Posta un commento