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mercoledì 18 giugno 2014

PROROGA DEL RAPPORTO A TERMINE E "STESSA ATTIVITA' LAVORATIVA": UN PROBLEMA INTERPRETATIVO DEL "JOBS ACT"

Quesito:
Sono il titolare di un'Azienda Edile. Ho assunto un Operaio per una certa Commessa; posso prorogarlo in vista di un'altra Commessa frattanto sopraggiunta? E così fino a 5 volte, come ammesso dal Jobs Act?
 
Risposta:
Direi di sì, per quanto, per avere la certezza di una risposta definitiva, occorri attendere i chiarimenti del Ministero del Lavoro.
Sul punto, infatti, si registra un serio difetto di coordinamento del Jobs Act con le previgenti disposizioni del D.lgs. 368/2001, che crea non pochi problemi nell'esatta comprensione della norma.
Nella nuova versione del Jobs Act, cioè, non è stata modificata (nemmeno in sede di conversione) quella parte dell'art. 04 del D.lgs. 368/2001 in base al quale la proroga è possibile in relazione alla "stessa attività lavorativa". Sul punto, la Circolare Min. Lav. 42/2002 (emessa all'indomani dell'entrata in vigore della riforma ex D.lgs. 368/2001), aveva così argomentato:
 
Quanto alla giustificazione della proroga vi è infine da dire che le ragioni oggettive indicate dal legislatore sono prive del carattere della imprevedibilità e/o eccezionalità e/o straordinarietà.
E', dunque, da ritenersi superata quella previgente disposizione che subordinava la legittimità della proroga alla sussistenza di esigenze contingenti ed imprevedibili. In particolare, fermo restando che la proroga deve riferirsi alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ciò implica la possibilità che le ragioni giustificatrici della proroga, oltre che prevedibili sin dal momento della prima assunzione, siano anche del tutto diverse da quelle che hanno determinato la stipulazione del contratto a termine purché riconducibili a ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo di cui all'art. 1 del decreto.
La Circolare mantiene una residuale utilità esegetica, in quanto essa tiene evidentissimamente distinte "ragioni giustificatrici tecniche etc." della "proroga e requisito della "stessa attività lavorativa". Quanto alle "ragioni organizzative etc.", esse non sono utilizzabili nel Jobs Act ed è, pertanto, impossibile interpretare l'art. 04 D.lgs. 368/2001 come norma che, per le proroghe, presuppone le vecchie "causali tecnico-organizzativo-produttive".
Quanto al riferimento alla "stessa attività lavorativa", nozione che già la Circolare 42/2002 presupponeva distinta dalle "ragioni giustificatrici", è attualmente aperta la discussione sulla sua portata interpretativa.
Pare, comunque, impossibile recuperare, ai fini dell'interpretazione del Jobs Act, quella giurisprudenza che, giungendo fino in Cassazione, aveva ritenuto che, con questo inciso, l'art. 04 cit. si fosse riferito alla "dimensione oggettiva riferibile alla destinazione aziendale" (Cass. 9993/2008; Cass. 10140/2005), così escludendo la proroga del rapporto a termine per attività non connesse a quelle in relazione alle quali il contratto a termine era stato originariamente stipulato (in questo senso, si era escluso che un Operaio Metalmeccanico, assunto a termine per una linea produttiva potesse poi essere prorogato per altra, affatto diversa). Questa interpretazione presupponeva comunque un ancoraggio ad un "sistema di causali tecnico-produttivo-organizzative", che, con l'entrata in vigore del Jobs Act, deve intendersi assolutamente superato.
Attualmente, pare doversi fare affidamento sull'interpretazione di quei Commentatori che, rinvenendo il "nucleo duro" della disciplina sulla "proroga" in una ratio "anti-abusi" di cui alla Direttiva UE 70/1999, collegano l'art. 04 D.lgs. 368/2001 alla disciplina ex. art. 2103 Codice Civile: in questo senso, il riferimento alla "stessa attività lavorativa" implica la ratio legis secondo cui la proroga non deve essere utilizzata in violazione dei diritti di inquadramento dei Dipendenti, obbligando il Datore (in caso di assunzione di lavoratore già impiegato a termine, con mansioni diverse) a utilizzare la formula del "rinnovo" ex. art. 05 D.lgs. 368/2001.
 

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