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giovedì 26 giugno 2014

TRASFORMAZIONE DA FULL TIME A PART TIME E GESTIONE ARRETRATO FERIE PREGRESSO: GODIMENTO DELLE FERIE E TRATTAMENTO ECONOMICO-UN CASO

Quesito:
Salve. Ho letto il quesito del Suo Blog al link: http://costidellavoro.blogspot.it/2014/06/riduzione-orario-di-lavoro-da.html
Un Dipendente di un'Azienda Cliente (che applica il CCNL Commercio) è stato trasformato da part time a full time, e si ritrova ora un arretrato di ferie di 07 giorni. Come devo valorizzare l'arretrato di ferie, precedentemente maturato in regime full time, nel nuovo regime del part time?
Io avrei pensato a questo:
a) Visto che, ai sensi dell'art. 141 CCNL Commercio si prevede che le ferie vadano commisurate alla prestazione di lavoro nel periodo di maturazione, visto che non mi pare possibile trasformare tout court di 4 ore una giornata maturata in un periodo in cui il lavoratore ne lavorava 8, La soluzione potrebbe essere quella di trasformare le 7 giornate di ferie in 14 giornate da 4 ore?
b) A fine rapporto, la retribuzione per le ferie evidentemente non godute vanno ragguagliate sul tempo pieno? Grazie.

Risposta:
Come contributo alla risposta del Suo quesito, Le segnalo l'ottima Guida della Fondazione Studi CDL, che troverà in PDF al link: http://www.dplmodena.it/altri/Ferie%20CDL.pdf
La Guida tratta a pagina 23 un quesito affine al Suo, che viene trattato ricorrendo in questo modo:
a) Quanto al godimento delle ferie: Visto che nel CCNL Commercio, le ferie sono gestite in giorni, le ferie restano da godersi a giorni anche nel part time. Quindi, se nel full time sono maturati 07 giorni di ferie, nel part time dovranno essere goduti 07 giorni. Non è previsto un "equivalenza oraria" delle ferie, tale per cui i 07 giorni a 08 ore dovrebbero diventare 14 giorni da 08 ore. In alcuni CCNL, è vero (non nel Commercio) è presente il "ragguaglio orario" delle ferie (nel senso che il "monte di ferie" è definito in ore), ma non è pacifico che questo criterio debba considerarsi legittimo, specie dopo l'entrata in vigore della regolamentazione delle ferie ex. art. 10 D.lgs. 66/2003, che, accentuando la dimensione personalistica delle ferie (la non retribuibilità etc.) ha reso le ferie stesse istituto insensibile a logiche di "compensazioni orarie" tipiche della "Banca Ore" (pacificamente compatibili con i permessi per riduzione d'orario, dichiarati in questo perfettamente disponibili dal Ministero del Lavoro, con Lett. Circ. 8489/2007).
b) Quanto alla valorizzazione retributiva delle ferie non godute (ricordiamo che la natura retributiva dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute è pacificamente riconosciuta: vedi Cass. Civ. 10 maggio 2010, n. 11262), la Guida della Fondazione Studi precisa che la valorizzazione retributiva deve essere condotta secondo i valori in atto al momento della cessazione del rapporto: quindi, con i valori del part time, non del full time. Ciò è diretta conseguenza dell'art. 10 D.lgs. 66/2003, che, mentre esclude la monetizzazione delle ferie prima della chiusura del rapporto, ma obbliga a prendere riferimento, per la liquidazione dell'indennità ferie non godute, la retribuzione in atto alla fine del rapporto (art. 149 CCNL): ovvero la retribuzione part time, se a fine rapporto vige il part time.

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