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giovedì 19 giugno 2014

UNA TANTUM CCNL ARTIGIANI E DIMISSIONI DEL DIPENDENTE: UN DUBBIO OPERATIVO

Quesito:
Buonasera, avrei un dubbio.
Un lavoratore assunto a novembre 2012 e dimessosi il 10 aprile 2014 ha diritto all'una tantum...
la mia domanda è: ha diritto solo alla prima tranche, o alla quota intera?
A mio avviso, considerando che l'una tantum si riferisce alla vacanza contrattuale del 2013, io sarei propensa a liquidare la quota intera poichè la divisione in due tranches attiene alla modalità di erogazione e non alla maturazione del diritto.
Come mi devo comportare? Grazie dell'attenzione.

Risposta:
Anzitutto, gli articoli di CCNL. Io ho trovato l'art. 32 che recita:

Una tantum
Le parti hanno convenuto gli incrementi retributivi a partire dal 1° dicembre 2013, dal 1° novembre 2014 e dal 1° settembre 2015 così come da tabelle allegate.
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario "una tantum" pari ad euro 110 lordi, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.
L'importo "una tantum" di cui sopra verrà erogato in due soluzioni: la prima pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di aprile 2014, la seconda pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di settembre 2014.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di "una tantum" l'importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.
L'importo di "una tantum" sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di servizio militare, assenza facoltativa "post-partum", part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'importo dell'una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.

Se è questo l'articolo che Ti interessa, sarei ad argomentare quanto segue.
La circostanza che l'UNA TANTUM sia "proporzionalmente" ridotta (ossia adeguata) a casi di "part time" (così ad altri casi di sospensione concordata del lavoro) mi pare indicativa della "ratio" della norma di rendere "sensibile" l'importo a variazioni consensualmente intervenute tra le Parti nell'articolazione dell'orario di lavoro (part time) ovvero nella tempistica di lavoro (sospensione).
In questi termini, non si vede perchè, intervenute le dimissioni del Dipendente, non debba riproporzionarsi l'UNA TANTUM: anche perchè è lecito e coerente interpretare (secondo "buona fede" ex. art. 1375 C.C.) le dimissioni come rinuncia del Dipendente non solo al rapporto di lavoro, ma a tutti i benefici economici conseguenti (come l'UNA TANTUM).
In questo senso, se il CCNL avesse inteso garantire una somma "fissa" insensibile a part time, a modificazioni volontarie del rapporto di lavoro, avrebbe dovuto specificarlo ...
Questo, almeno, è il mio modesto parere.

Dr. Giorgio Frabetti, Profilo Linkedin: http://www.linkedin.com/profile/view?id=209819076&goback=%2Enmp_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1&trk=tab_pr 

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