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venerdì 19 settembre 2014

LA NUOVA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE SULLE "MALATTIE TATTICHE"

E' degli inizi di settembre la notizia di una sentenza con la quale la Cassazione ha ammesso la licenziabilità per "scarso rendimento" del lavoratore che ponga in essere "assenze tattiche di malattia". Si tratta delle reiterate assenze per malattia di 1-2 giorni, a ridosso di ferie, week end e simili.
La sentenza ha suscitato molto scalpore, anche aldilà dei confini dei "pratici giuslavoristici", e in effetti rappresenta una svolta importante e anche coraggiosa.
Epicentro della piccola rivoluzione la nozione di "scarso rendimento": connotata tradizionalmente come condotta "colpevole", suscettibile di licenziamento solo in forza della procedura di cui all'art. 07 l. 300/1970, questa nozione è stata rivisitata in chiave "oggettiva" dalla Cassazione, come condizione di "obiettiva impossibilità" di prosecuzione utile del rapporto di lavoro, tale da giustificare il licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" del lavoratore, anche se malato, anche se non ha ancora superato il periodo di comporto.
La sentenza (che, a quanto risulta, non è stata sottoposta alle Sezioni Unite della Cassazione, la sola sede che può accreditare come "consolidato" un orientamento giurisprudenziale) determinerebbe semplificazioni molto rilevanti in capo al Datore di Lavoro, che, per licenziare, allegherebbe solo il fatto (usualmente auto-evidente) della "nulla utilità" organizzativa del lavoratore malato, senza dover passare attraverso la prova diabolica di dover provare la frode del lavoratore, con il ricorso a visite INPS di fatto impraticabili per assenze brevi.
Si raccomanda, però, cautela: non solo perchè, per ritenersi consolidata davvero, tale giurisprudenza deve passare il vaglio delle Sezioni Unite della Cassazione, ma anche per le prevedibili ripercussioni processuali. Giuridicamente, infatti, resta aperto il problema di come giustificare il licenziamento di un soggetto, il malato, che di fatto ha diritto alla conservazione del posto di lavoro ex. art. 2110 Codice Civile: verosimilmente, se non interverrà la contrattazione collettiva, la materia sarà sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale. Quindi, la consegna è: calma e attenzione!
Nei prossimi giorni, pubblicheremo analisi e commenti approfonditi alla sentenza: SEGUITECI SU QUESTO BLOG!

Studio Francesco Landi
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