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giovedì 11 settembre 2014

START UP INNOVATIVE: LE SEMPLIFICAZIONI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Per mantenere i benefici fiscali, giuslavoristici, creditizi previsti dal DL 179/2012, le cd. start up innovative sono sottoposte a specifici obblighi di comunicazione periodica alla Camera di Commercio: se non ottemperano, perdono i benefici. Con lo scopo di venire incontro alle Aziende (sic!), questa materia è stata fatta oggetto di alcuni interventi del Ministero dello Sviluppo Economico che "dovrebbero" (il condizionale, si sa, è d'obbligo in queste materie) semplificare gli adempimenti amministrativi, già piuttosto farraginosi.
Il comma 14 dell'art. 25 del DL 179/2012 prescrive che l'impresa (sia essa start up, o "incubatore d'impresa innovativa"), per mantenere i requisiti di sturt up necessari al fine del mantenimento delle agevolazioni creditizie, giuslavoristiche e simili, debba aggiornare, con cadenza non superiore a sei mesi, le informazioni relative al mantenimento/perdita dei requisiti di start up innovativa.
Dopo iniziali incertezze e dubbi interpretativi, la Circolare 3672/2014 del MISE (Ministero Sviluppo Economico) ha precisato che la scadenza semestrale si considera "allineata" rispettivamente al 30/06 e al 31/12 di ciascun anno, eccezion fatta per il primo semestre di attività (la scadenza, in questo caso, segue la scadenza "naturale": es. inizio start up al 25/04, scadenza del semestre al 24/10).
Il termine è perentorio, nel senso che, se, alla scadenza, l'impresa non provvede con le necessarie informazioni, si ha la perdita automatica delle agevolazioni e dello status (beneficiato) di start up innovativa.
Queste scadenze, però, hanno posto problemi, a fronte di un altro adempimento di comunicazione (sostanzialmente sovrapposto), quello disposto ex. art. 25.15°comma DL 179/2012: in forza di tale norma, infatti, il Legale Rappresentante era chiamato a emettere una "auto-certificazione" entro 30 gg., ovvero 06 mesi dall'approvazione del bilancio circa il mantenimento o la perdita dei requisiti di start up innovativa. L'omissione di detto onere determina la cancellazione dello status di start up innovativa e la perdita dei relativi requisiti.
Problemi e dubbi nascevano dalla circostanza che dette comuniazioni "speciali" del Legale Rappresentante avrebbero benissimo potuto coincidere come scadenze con gli obblighi semestrali, generando incertezze (incertezze, tanto più rilevanti, viste le pesanti sanzioni comunque connesse all'omissione di tali oneri di comunicazione).
A questi fini, la Circolare segue una "politica" di semplificazione e di "conglobamento", ove possibile, degli atti in un unico atto, secondo logiche di efficienza ed economia procedurale.
Ma è opportuno procedere con esempi, tratti testualmente dalla Circolare medesima:

CASO 1: Esercizio sociale coincidente con l'anno solare con termine al 31/12; Bilancio approvato al 30/04/2015. In questo caso, la Società depositerà l' "auto-certificazione" (Attestazione) di mantenimento dei requisiti entro 30 gg. (31/05/2015), conglobando in questo atto anche le altre informazioni necessarie ai fini degli obblighi "semestrali" in scadenza al 30/06/2015.

CASO 2: Esercizio sociale non coincidente con l'anno solare con scadenza al 30/04. Al 28/05/2015 approva il bilancio. Al 30/09 potrà "conglobare" nell'auto-certificazione/attestazione ex. art. 25.15°comma DL 179/2012, anche le necessarie informazioni semestrali.

Come al solito, c'è da prendere con il necessario "grano di sale" le semplificazioni previste dal legislatore, o peggio, dal Ministero.
In ogni caso, occorre un contatto costante con la locale Camera di Commercio, non solo al fine delle necessarie conferme interpretative (che si rendono necessario a fronte di rilevanti complessità, non del tutto fugate dalle Circolari applicative), ma anche per mandare massimamente ad effetto oneri, dal cui adempimento dipende il mantenimento o la perdita dei benefici propri delle start up innovative.
A disposizione per aggiornamenti.

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