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mercoledì 29 ottobre 2014

"ATTIVITA' PREVALENTE" D'IMPRESA: QUANDO E' RILEVANTE PER L'ISCRIZIONE ALLA CASSA COMMERCIANTI INPS*

*TESTO RITOCCATO IN DATA 30/9/2016

Quesito:
Tizio, lavoratore dipendente a tempo indeterminato tiene aperta una Partita IVA per lo svolgimento di attività d'impresa "marginale". Questa attività dà luogo a ricavi marginali. Per attività di così minima rilevanza reddituale, si può evitare di versare la contribuzione annua all'INPS alla Gestione Commercianti? Grazie.
Risposta:
Ai sensi dell'art. 29.01°comma l. 160/1975, per l'iscrizione alla Gestione Commercianti INPS è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) Il possesso, in capo all'Esercente, della titolarità o della gestione in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei Dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) Il possesso della piena responsabilità dell'impresa e dell'assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita, nonchè per i Soci di società a responsabilità limitata;
c) La partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) Il possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze e/o autorizzazioni, di iscrizione ad Albi, Registri, Ruoli.
Nel caso di cui sopra, diventa dirimente il requisito della "prevalenza" di cui al punto c). Per avere una verosimile idea delle "metodiche" di accertamento da parte dell'INPS di tale requisito, occorre prendere le mosse dalla Circolare INPS 70/99.
Detta Circolare ritiene, in via ermeneutica, la piena e completa sovrapponibilità concettuale tra "abitualità e prevalenza" nell'attività di impresa commerciale ex. art. 29.01°comma lett. c) l. 160/75 e "abitualità e prevalenza" ex. art. 02 l. 09/1963 (Cassa INPS Mezzadri, Coloni etc.). Di qui, ne discendono linearmente i seguenti corollari:
- Attività Commerciale esercitata in via esclusiva: E' obbligatoria l'iscrizione alla Gestione Commercianti INPS e il pagamento della contribuzione, salva la prova che l'attività esercitata sia meramente "occasionale";
- Attività Commerciale esercitata non in via esclusiva, ma insieme ad altre attività: L'iscrizione alla Gestione Commercianti INPS e il pagamento della contribuzione sono escluse se l'attività commerciale concomitante, in raffronto con l'attività di lavoro dipendente, non copre una fascia significativa di tempo nell'anno solare e se, in subordine, non sviluppano un reddito rilevante (es. i redditi da attività di procacciamento d'affari svolta "salturariamente" nel corso dell'anno).

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