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giovedì 23 ottobre 2014

DECRETO POLETTI: DIRITTO DI PRECEDENZA DEL LAVORATORE A TERMINE- APPROFONDIMENTI

Alcuni brevi approfondimenti relativamente al "nuovo" diritto di precedenza introdotto dal DL 34/2014 (conv. in l. 78/2014: cd "Decreto Poletti").
Un approfondimento a parte sarà riservato per le particolarissime previsioni sul "diritto di precedenza" delle lavoratrici madri introdotte dal citato DL.
 
1) Il diritto di precedenza deve essere menzionato nel contratto: e se il Datore se ne dimentica? Al riguardo, la Circolare 18/2014 del Ministero del Lavoro ha escluso ogni conseguenza sanzionatoria. L'eventuale carente informazione, che incida sul mancato esercizio del diritto di precedenza può essere invocata come circostanza per chiedere un risarcimento del danno ex. art. 2043 Codice Civile, ma il danno lo deve provare il Lavoratore e non può essere presunto.
 
2) Il diritto di precedenza è riconosciuto per ogni tipo di rapporto di lavoro? Che ne è del lavoro a chiamata a termine? Dell'apprendistato a termine? Dei rapporti agricoli? Teniamo presente che la disposizione sul "diritto di precedenza" disciplinata dal DL 34/2014 condivide lo stesso campo di applicazione del D.lgs. 368/2001, definito dall'art. 10, il quale esclude dalla disciplina del D.lgs. 368 i rapporti di apprendistato, formazione lavoro, somministrazione lavoro.
-Apprendistato a tempo determinato, a rigore dovrebbe essere escluso, ma la conclusione è problematica per quanto concerne l'ipotesi di "apprendistato stagionale" contemplata, del resto, dall'ultimo comma dell'art. 04 D.lgs. 167/2011, che non dovrebbe essere esclusa dalle tutele del Decreto Poletti sul "lavoro stagionale". Sul punto, però, crediamo sia la contrattazione collettiva a dover risolvere il problema, dato poi che alla contrattazione collettiva il D.lgs. 167/2011 ritaglia un ruolo preminente nella definizione della disciplina dell'apprendistato;
-Lavoro a chiamata a tempo determinato: Il "lavoro a chiamata" anche se a tempo determinato deve ritenersi escluso (Interpello nr. 79/2009) dal campo di applicazione del D.lgs. 368/2001 e quindi da ogni previsione del diritto di precedenza (salvo che sia previsto dal CCNL).
- Operai Agricoli a tempo determinato: Sono esclusi espressamente dal campo di applicazione del D.lgs. 368/01: ad essi, non si applicano le disposizioni del D.lgs. 368/01 e del DL 34/2014 sul "diritto di precedenza". Va anche detto che il CCNL Agricoltura Contoterzi riconosce tutele analoghe al diritto di precedenza.
 
3) Il Lavoratore esercita il diritto di precedenza nei termini. Il Datore di Lavoro è per forza obbligato ad assumerlo a tempo pieno e indeterminato? O può, invece, assumere il lavoratore come apprendista o part time? Ovvero "a chiamata", ma a tempo indeterminato?
Dobbiamo tener conto che il diritto di precedenza determina un "vincolo assunzionale" in capo al Datore di Lavoro: le disposizioni di legge che prevedono tale vincolo devono essere interpretate in modo aderente al testo di legge, come succede per tutte le disposizioni limitative di una libertà civile (vedi art. 14 Preleggi), senza che sia dato all'interprete dedurre vincoli ulteriori a quelli scritti e contemplati nel testo di legge. In questo senso, la legge, nel definire il diritto di precedenza, "vincola" l'assunzione solo in riferimento all'assunzione a tempo indeterminato, ma senza specificare altro (orario di lavoro, tipologia contrattuale).
- Part time: Non si pongono preclusioni di sorta sull'assunzione part time, a seguito di esercizio del diritto di precedenza. 
- Apprendistato: Problematica è l'assunzione a titolo di apprendistato. Benchè tale tipologia contrattuale sia definita dal legislatore (D.lgs. 167/2011) "assunzione a tempo indeterminato", l'apprendistato non appare facilmente conciliabile con il D.lgs. 368/01, che subordina il diritto di precedenza all'esercizio delle "stesse mansioni" (è evidente che un apprendistato simile sarebbe nullo per carenza di causa formativa). Evidentemente, sul punto, dovrà intervenire il Ministero del Lavoro;
- Lavoro a chiamata a tempo indeterminato: E’ prudente ritenere preclusa questa opzione. Esistono, infatti, svariati precedenti amministrativi (vedi, ad esempio, Circ. Min. Lav. 38/2010) che escludono il “lavoro a chiamata” (anche a tempo indeterminato) una soluzione credibile in termini di “stabilizzazione” del personale “precario”.
 
4) Se i posti di lavoro disponibili sono inferiori a quelli oggetto di "preferenza" da parte dei Dipendenti, esiste un criterio che fissi la priorità nell'assegnazione del posto di lavoro tra i richiedenti? (Vedi mail del 10/09/2014 h. 19.53). La legge non prevede alcun criterio di priorità (salvo una vaga indicazione del Ministero del Lavoro, nella Circ. 13/2008, che rimetteva la materia alla contrattazione collettiva). In assenza di norme specifiche, si può dire che il primo criterio discriminante può essere rinvenuto nella cd “priorità temporale”, che premi quei Lavoratori che, per primi, e in ordine cronologico, abbiano manifestato la volontà di avvalersi del diritto di precedenza. Questa conclusione è perfettamente coerente dal punto di vista civilistico, anche perché particolarmente attenta al canone dell’ “affidamento contrattuale”. Problemi si possono porre per lavoratori con carichi familiari, lavoratrici madri etc., ma va anche precisato che, in assenza di una “tutela privilegiata” riconosciuta dal legislatore, è coerente ritenere che questi lavoratori possano tutelarsi non direttamente (facendo valere il proprio status di “soggetto bisognoso”) ma solo indirettamente, esercitando tempestivamente il diritto di precedenza, in vista della loro necessità di un’occupazione. Solo se le istanze “di precedenza” sono cronologicamente contestuali, si potrà valutare l’applicazione di criteri di priorità che (equitativamente) possono rinvenirsi nelle regole codificate dall’art. 15 l. 264/49, qui di seguito riportato (anche se, lo ricordiamo, abrogato formalmente). 
 
N.B.: Consigliamo fare un passo presso i Sindacati per giungere ad eventuali accordi "di secondo livello" per definire un regolamento di queste casistiche (particolarmente importante per le Aziende "stagionali").
 

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