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sabato 11 ottobre 2014

IL LICENZIAMENTO NELLA COOPERATIVA: CASI PRATICI

La presente accompagna note di commento, in parte adesive, in parte critiche, all'articolo di DARIO VEGANI sul tema in oggetto, comparso in Guida alle Paghe nr. 11/2014.
L'art. 02 l. 142/2001 ha previsto, per le Cooperative con più di 15 Dipendenti, l'inapplicabilità dell'art. 18 St. Lav., quando al licenziamento si accompagni la cessazione del rapporto sociale o per recesso del socio o per esclusione disposta ai sensi degli artt. 2532 e 2533 Codice Civile (così devono intendersi "aggiornate" le disposizioni di rinvio esistenti nell'art. 02 l. 142/01, non ancora aggiornata alla successiva riforma societaria).
Questa disposizione va comunque coordinata con la l. 108/90 che ha codificato un principio, confermato poi dalla legge 92/2012, secondo cui il licenziamento "discriminatorio" è sempre passibile di reintegra: la reintegra, quindi, connessa ad una ratio di tutela generalizzata della personalità del Lavoratore, si deve intendere applicabile anche alle Cooperative. In parte qua, deve ritenersi inapplicabile il disposto limitativo dell'art. 02 l. 142/01.
Qui di seguito, alcune esemplificazioni delle casistiche più tipiche.
 
- Recesso del Socio: che ne è del rapporto di lavoro eventualmente instaurato? Ai sensi dell'effetto combinato tra l'art. 05 l. 142/2001 ("Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del Socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità all'art. 2533 del Codice Civile") e dell'art. 2533.u.c. Codice Civile ("Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti"), il recesso del Socio determina l'estinzione del rapporto di lavoro. Per effetto della previsione dell'art. 02 l. 142/2001 non si applica in nessun caso l'art. 18 l. 300/70. Non è chiaro, però, se, a questi fini, la cessazione del rapporto di lavoro possa qualificarsi come "dimissioni volontarie", e se, a questo caso, sia applicabile la procedura sulla "convalida" delle dimissioni medesime ex. art. 04.17-21°commi l. 92/2012.
Per il recesso del Socio, devono essere osservate le procedure previste dall'art. 2532 Codice Civile (notifica tramite raccomandata, esame della raccomandata da parte del Consiglio di Amministrazione entro 60 gg. etc.).
 
- Licenziamento per giusta causa/giustificato motivo di licenziamento: si determina esclusione del Socio? La risposta positiva a tale quesito determinerebbe, nel caso di specie, l'inapplicabilità dell'art. 18 l. 300/70 (salva l'applicabilità dell'art. 08 l. 604/66 per le Cooperative con meno di 15 Dipendenti). In ogni caso, la soluzione positiva del quesito presuppone che il licenziamento per giusta causa rivesta anche i requisiti che, ai sensi dell'art. 2532.01°comma del Codice Civile, legittimano l'esclusione del Socio di Cooperativa ("gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge"). Pur non potendosi assicurare nessun automatismo tra "licenziamento per giusta causa/giustificato motivo soggettivo" ex. art. 03 l. 604/66 e "esclusione del Socio" ex. art. 2532.01°comma del Codice Civile, normalmente i "licenziamenti per giusta causa", avendo natura "disciplinare", presuppongono violazioni "gravi" ed è difficile pensare che possano tali violazioni non avere rilievo anche per l'esclusione del Socio da Cooperativa. Ricordiamo, però, che, in questi casi, la disposizione che esclude l'applicazione dell'art. 18, va coordinata con le modifiche che l'art. 18 medesimo ha subito in punto di reintegra per licenziamento disciplinare illegittimo. Ove, cioè, il Socio Lavoratore contesti il licenziamento per "insussistenza del fatto contestato", ovvero per avere il Datore applicato il licenziamento in luogo di diversa sanzione "conservativa" prevista dal CCNL o dal Codice Disciplinare, non potrà ricorrere alla tutela "reale", ma solo a quella "obbligatoria".
Si segnala, comunque, che, a seguito delle rimodulazione delle "tutele reintegratorie" disposte dalla legge 92/2012, l'esclusione dell'art. 18 St. Lav. per le Cooperative con più di 15 Dipendenti potrebbe andare soggetta a facili eccezioni di incostituzionalità. Con la legge 92/2012, infatti, la tutela reintegratoria è disposta a fronte di condotte variamente definibili come "abusive"/"discriminatorie": ora, se è vero che contro i licenziamenti "abusivi" è riconosciuta l'applicabilità dell'art. 18 anche alle Cooperative, non si vede perchè, ricorrendo la stessa ratio di tutela, dovrebbe operare l'esclusione della reintegra da parte della l. 142/01 per i casi di licenziamento disciplinare di cui all'art. 18.04°comma l. 92/2012.
 
- Licenziamento per giusta causa/giustificato motivo oggettivo: si determina l'esclusione del Socio? Il "motivo economico"  non rientra, di per sè, tra i motivi che, ex. art. 2532.01°comma del Codice Civile, giustificano l'esclusione del Socio. Quindi, in assenza di previsioni statutarie che lo dispongano, un licenziamento comminato con queste condizioni resta soggetto all'art. 18 St. Lav.
Problematica, invece, è l'esclusione dell'art. 18 (e dell'art. 18.06°comma) ove lo Statuto disponga l'automatico scioglimento del rapporto sociale, a fronte di evenienze di "licenziamento economico".
Ricordiamo che, a seguito delle consistenti "rimodulazioni" che l'art. 18 l. 300/70, l'art. 18 (reintegra) si applica solo ai casi di "licenziamento" manifestamente privo di qualsiasi giustificazione oggettiva, non al "licenziamento economico" tout court. Questa rimodulazione è foriera di ulteriori, possibili, eccezioni di incostituzionalità: alla tutela ex. art. 18 contro i "licenziamenti manifestamente privi di motivazione oggettiva" si addicono le stesse considerazioni interpretative sopra svolte.
 
Cogliamo l'occasione di ricordare che, a fronte di evenienze di risoluzione dei rapporti, come sopra descritti, sussistono rilevanti incertezze interpretative relativamente all'individuazione del Giudice competente: le fattispecie, infatti, sono "a mezza strada" tra il diritto del lavoro (per cui sarebbe competente il Giudice del Lavoro funzionalmente), ovvero la fattispecie societaria (per cui basterebbe il Giudice ordinario). Consigliamo ai Clienti che si trovassero coinvolti in queste problematiche di rivolgersi a dei legali.
A disposizione per aggiornamenti
 

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