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giovedì 23 ottobre 2014

NIENTE ACCORDO SINDACALE AZIENDALE DI RIDUZIONE D'ORARIO SE IL LAVORATORE NON ESPRIME IL CONSENSO

Quesito (tratto da Diritto & Pratica di Lavoro nr. 39/2014):
Un'Azienda in crisi stipula un accordo sindacale aziendale di riduzione d'orario per alcuni lavoratori. Ma i Lavoratori rifiutano di sottoscrivere la riduzione d'orario, assumendo di non aver conferito mandato al Sindacato di riduzione d'orario. L'Azienda minaccia il licenziamento, ma i Lavoratori resistono.
Chi ha ragione?
 
Risposta:
Innanzitutto, occorre dire che il D.lgs. 61/2000 conferma un dato acquisito dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è invalido l'accordo di riduzione d'orario adottato unilateralmente dal Datore (anche per il tramite del Sindacato), senza l'effettivo concorso della volontà del Lavoratore.
Concorso di volontà che può essere, oltrechè esplicito (desumibile da esplicito mandato, connesso all'iscrizione sindacale), anche desumibile per fatti concludenti (es. acquiescenza), ma mai presunto in assenza di elementi di fatto.
Sul punto, è intervenuta di recente Cass. 16089/2014.
Ma c'è un punto "pratico" che la sentenza non ha chiarito.
Stando al tenore complessivo di tale giurisprudenza, infatti, per i casi dubbi, come quello di cui al quesito schematizzato, diventa rilevante la tempistica di contestazione.
E' evidente che più il Lavoratore ritarda a contestare, più la sua inerzia è valutabile (anche per un conclamato "affidamento contrattuale") come accettazione dell'intesa di riduzione dell'orario.
L'acquiescenza, in particolare, facilita nel Giudice la deduzione/presunzione di accettazione, specie se viene dimostrato un quadro economico-gestionale aziendale caratterizzato da alta criticità.
Se, infatti, è vero che l'art. 05.01°comma D.lgs. 61/2000 dispone "Il rifiuto di un Lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o il proprio rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno non costituisce giustificato motivo di licenziamento", è altrettanto vero che il quadro di crisi aziendale può precostituire valide ragioni di "licenziamento economico", a fronte della quale l'accettazione di un accordo di riduzione oraria può ben apparire "l'ultima spiaggia" per il Lavoratore per evitare il licenziamento (un pò come succede per gli "accordi di demansionamento" ...). A queste condizioni, quindi, è ben difficile per il Giudice pensare che l'accordo non sia voluto dal Lavoratore, se non per entusiasmo, quantomeno per rassegnazione.
E questa circostanza evidentemente complica la situazione nel contenzioso di quel Lavoratore che intenda sottrarsi alle conseguenze della riduzione d'orario e far valere il tempo pieno.
 

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