AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




venerdì 17 ottobre 2014

PERMESSI MALATTIA FIGLI


Una brevissima nota relativamente alla gestione dei permessi per malattia dei figli minori.
Come noto, l'art. 47.01-02-06°comma D.lgs. 151/2001, riconosce ai genitori, in alternativa tra loro e indipendentemente dal fatto che l'altro ne disponga autonomo diritto, la possibilità di fruire di permessi non retribuiti per le malattie di ciascun figlio.
Essi possono assentarsi dal lavoro:
 
- Per tutta la durata della malattia del bambino, fino al compimento dei tre anni di vita;
- Nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, per figli di età compresa fra i tre e gli otto anni.
 
Tale diritto, pertanto, decorre dal giorno successivo al compimento del terzo anno di età del bambino e fino agli otto anni, compreso il giorno del compimento dell'ottavo anno di età (Int. Min. Lav. 33/08).
La certificazione di malattia deve essere trasmessa all'INPS in via telamatica direttamente dal Medico Curante del SSN (o con esso convenzionato), utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia (dm 26/02/2010).
L'Istituto provvede ad inoltrarla/renderla disponibile immediatamente al Datore di Lavoro interessato.
Ai fini della fruizione dei permessi, il Lavoratore comunica direttamente al Medico, all'atto della compilazione del certificato di malattia, le generalità del genitore che ha scelto di usufruirne.
La nozione di "malattia del bambino" non coincide con quella di "malattia del Lavoratore" durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, poichè comprende non solo la fase patologica vera e propria, ma anche quella successiva di convalescenza (Cass. 04/04/1997 nr. 2953).
Ciò comporta che nè l'INPS, nè la DTL siano tenuti ad effettuare controlli sull'effettivo stato di malattia del bambino.
La fruizione di permessi per malattia del bambino, insorta durante il congedo parentale (art. 32 D.lgs. 151/01) può sospenderne il godimento, consentendo così la sostituzione del titolo dell'assenza. La legge, infatti, non prevede alcun divieto di cumulo dei due istituti.
A tal fine, occorre che l'interessato presenti domanda di sospensione del congedo e che sussistano i requisiti prescritti per l'accesso all'uno e all'altro istituto (Interpello nr. 28/06/2006 Prot. nr. 25/I/0003004).
 
Studio Francesco Landi- Ferrara
 

Nessun commento:

Posta un commento