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martedì 18 novembre 2014

DECESSO DEL PROSSIONISTA TITOLARE DI STUDIO, GLI ADEMPIMENTI

Quesito: Tizio, medico, titolare di Studio Professionale e di correlato reddito di lavoro autonomo professionale, muore nel 2014. A fini fiscali, come va gestito il decesso del Professionista e le ultime pendenze gestionali di Studio (riscossione fatture giacenti, spese di chiusura etc.)?  

Risposta:
L'attività professionale, essendo strettamente legata alla persona del Professionista, cessa con la morte del Professionista; altro è il caso di cessione dello Studio Professionale, di cui, nel caso di specie, però, non si tratta. Di qui, le principali sequenze operative:   - Entro 30 gg. dalla morte del Professionista, gli Eredi devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione di cessazione dell'attività, utilizzando apposito modulo, indicando i dati del de cujus, e quelli relativi agli eredi; - Adempimenti dichiarativi: I compensi riscossi e le spese sostenute fino al giorno della morte del Professionista deceduto costituiscono componenti positivi e negativi del reddito di lavoro autonomo del Professionista deceduto, che gli eredi devono indicare a nome del de cujus. Ricordiamo che redditi e spese del Professionista seguono il criterio di cassa. - L'erede è tenuto a presentare Unico PF per conto del de cujus (non il Mod. 730), indicandone nel frontespizio i dati anagrafici come Contribuente e indicando, invece, i propri nella sezione apposita riservata a chi presenta la dichiarazione per altri soggetti, con il codice carica "7" e trascrivendo la data del decesso. E' sempre l'erede che sottoscrive la Dichiarazione. Per il deceduto, non può essere presentato il Modello Unico mini. - Termine di presentazione: la Dichiarazione deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate nei termini ordinari, e cioè entro il 30/09, per la persona deceduta nel anno d'imposta per il quale si compila la Dichiarazione. Per i soggetti deceduti dal 01/03, i termini di presentazione sono prorogati di 06 mesi. - Imputazione redditi e spese: Compensi eventualmente riscossi post mortem e spese di struttura restano imputabili normalmente come ricavi e costi deducibili di reddito professionale. Ai sensi dell'art. 07.03°comma DPR 917/86, i redditi prodotti dal defunto e riscossi da Eredi o legatari, conservano la loro natura di redditi di appartenenza, e, quindi, di lavoro autonomo, e vanno dichiarati, nell'anno di percezione (Quadro RM) e, quindi, tassati in capo ad Eredi o Legatari, mediante tassazione separata ex. art. 17 DPR 917/86. - Gestione IVA: Nel caso in cui il Professionista deceduto abbia effettuato una certa prestazione rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, e sia morto prima di emettere la fattura o di riscuotere il relativo corrispettivo, gli eredi dovranno emettere una ricevuta o quietanza non soggetta ad IVA, per la quota spettante (soggetta a marca da bollo, se l'importo supera € 77.47) e il Cliente dovrà provvedere al pagamento. - Ritenuta d'acconto: La Risoluzione del 03/01/1994 nr. III-51001/93, ha precisato che, ove i redditi professionali spettanti agli eredi di un Professionista, siano soggetti a ritenuta d'acconto del 20% da parte di Sostitutod'Imposta, ai sensi dell'art. 25 DPR 600/73, l'erede deve ricevere da ciascun Sostituto la certificazione delle ritenute, prevista dall'art. 03 dello stesso decreto, intestata come erede. - Compensi a terzi che il Professionista non abbia ancora pagato: Gli eredi riceveranno la fattura dal terzo prestatore di servizi; eventuali ritenute d'acconto, dovute dal Professionista che rivestirebbe, a condizioni normali, qualità di Sostituto d'imposta ex. art. 23 DPR 600/73, non sono dovute, di massima, dagli eredi, in quanto soggetti privati, e non professionali. L'imposta, pertanto, resta a carico dei terzi, in quanto i medesimi abbiano incassato l'importo lordo.

STUDIO FRANCESCO LANDI
FERRARA

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