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martedì 25 novembre 2014

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DI STUDIO PROFESSIONALE: QUALE DEDUZIONE?

Quesito (da Fiscal Focus del 31/10/2014): Uno Studio Professionale invia ad un convegno di formazione le proprie dipendenti. In che modo sono deducibili le spese?  

Risposta: Evidentemente, non sarà applicabile la deduzione ex. art. 54.05° comma DPR 917/86 (50%), ma la deduzione sarà applicabile integralmente secondo le norme generali sui costi dello Studio. Di massima, il corso, costituendo, come di prassi, adempimento necessitato ai fini dell'aggiornamento del personale e dell'organizzazione di Studio, non costituisce benefit, ovvero non può essere imputato a reddito di lavoro dipendente imponibile IRPEF e INAIL.  Evidentemente, però, per questi casi, occorrerà verificare le situazioni in concreto. E' da verificare, però, in concreto se questi corsi subiscano la deduzione limitata al 5 per mille dell'ammontare delle spese per lavoro dipendente (art. 101 TUIR).  Questa deduzione, infatti, riguarda i corsi di formazione, destinati alla generalità dei Dipendenti, esempio da norme di legge (es. Sicurezza) e simili: la "generalità" non si riferisce necessariamente a "tutti" i Dipendenti, ma anche a "quei Dipendenti" per cui ricorrano in generale alcune caratteristiche (es. l'esercizio di certe mansioni che obblighino ad una determinata formazione).

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

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