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giovedì 27 novembre 2014

LAVORO A CHIAMATA ANCHE IN APPALTO

Quesito:
Uno Studio Professionale licenzia una donna delle pulizie, la quale, poi, ritorna a lavorare nello stesso luogo a chiamata e in cooperativa. E' legittimo questo rapporto? Grazie.

Risposta:
Il lavoro a chiamata costituisce, attualmente, una delle forme contrattuali tra le più flessibili a disposizione delle Aziende.
E' importante ricordare, a scanso di possibili equivoci che possono essere insorti a causa di varie sovrapposizioni informative, che il rapporto a chiamata è impiegabile alle condizioni di cui al D.lgs. 276/03, principalmente ricorrendo le "mansioni discontinue e saltuarie" di cui al RD 2657/1923 (e al ricorrere di alcuni eccezionali requisiti anagrafici: lavoratori infra 25 enni e ultra 55enni: vedi precedenti mails).
Questa modalità è possibile anche in rapporti caratterizzati da outsourcing, ossia in appalto. Ad esempio, il Personale di pulizie (ricorrendo le condizioni di legge) può essere impiegato a chiamata, sia nell'ambito di un rapporto diretto con il Datore di Lavoro (es. la donna delle pulizie direttamente assunta dallo Studio Professionale), sia nell'ambito di un appalto (es. la stessa donna delle pulizie che presta servizio per lo stesso Studio Professionale, ma in appalto ad una Cooperativa).
Così ha stabilito il Ministero del Lavoro con Interpello nr. 26/2014.
Nel caso specifico, comunque, resta l'incognita che l'Ispettore accerti il carattere elusivo dell'operazione, ovvero l'interposizione di "manodopera": ma l'onere della prova incombe sull'Ispettore e sulla Lavoratrice.
 

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