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mercoledì 19 novembre 2014

LIMITI QUANTITATIVI RAPPORTO A TERMINE (DECRETO POLETTI)-RIEPILOGO

Alla luce degli assestamenti interpretativi e applicativi determinati dalla recente Circolare 18/2014 del Ministero del Lavoro, quelli che seguono costituiscono i principali punti di riepilogo della disciplina dei "limiti quantitativi" dei rapporti a termine come definiti dal DL 34/2014 (Decreto Poletti).   -Ai sensi dell' art. 01 DL 34/2014 (conv. in l. 78/2014), il numero complessivo dei rapporti di lavoro a termine attivabili da un Datore di Lavoro (anche non imprenditore) con più di 5 Dipendenti non può eccedere il limite del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato alle sue dipendenze al 01/01 dell'anno cui si riferisce l'assunzione. (In pratica, in forza della sopra nominata disposizione, e al di sopra e al di fuori della predetta soglia, il Datore non potrà assumere lavoratori a termine) Es. Datore di Lavoro con 10 Dipendenti a tempo indeterminato al 01/01/2015. Nel 2015, il Datore potrà assumere a termine fino a 2 Dipendenti (in caso di numero dispari, il decimale superiore a 0.50 può essere arrotondato: in questo senso, 2.5 può diventare 3 rapporti a termine). -Per i Datori di Lavoro (anche non imprenditori) con meno di 05 Dipendenti, il limite è di default di 1 lavoratore a termine. -Momento determinante per l'individuazione del "limite quantitativo" di contratti a termine utilizzabili è il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio al 01/01 dell'anno cui si riferiscono le assunzioni a termine: ogni eventuale variazione intervenuta nel numero dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato successiva al 01/01 non può mutare il "limite di contingentamento", che resta fisso. -La Circolare 18/2014 precisa che il citato "limite quantitativo" deve intendersi in senso dinamico: l'individuazione, cioè, del contingente massimo di 2 rapporti di lavoro a termine: se un rapporto a termine viene a cessare, l'Azienda potrà assumere un altro lavoratore sempre a termine, purchè, complessivamente, sia rispettato il tetto fissato dal "limite quantitativo"; -Nella "base di calcolo" per il "limite quantitativo", si considerano i rapporti part time, di apprendistato. Non si considerano i rapporti di lavoro accessorio, di cocopro, di lavoro autonomo, di associazione in partecipazione. -L'assunzione di lavoratori a termine oltre il "limite quantitativo" determina (a partire dal prossimo 01/01/2015) l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative (non diffidabili, ma passibili di "sanzione ridotta" ex. art. 16 l. 689/81), così quantificabili:   - +20% della retribuzione applicata a ciascun mese di contratto o frazione di mese superiore a 15 gg., fino ad 1 contratto a termine "aggiuntivo"; - +30% della retribuzione applicata a ciascun mese di contratto o frazione di mese superiore a 15 gg., per contratti a termine "aggiuntivi" superiori all'unità.   Ai fini del calcolo non rilevano eventuali "sospensioni" per malattia, infortunio, maternità, aspettativa, part time verticale etc. -I Datori di Lavoro che, a seguito dell'entrata in vigore del DL Poletti, siano risultati in "possesso" di un numero di contratti a termine superiore a quello consentito dall'applicazione dei "limiti quantitativi", non subiscono sanzioni, se provvedono a eliminare o sanare i contratti a termine in eccedenza nel termine finale del 31/12/2014. Oltre, scattano le sanzioni. -Sono possibili diverse indicazioni dei "limiti quantitativi" da parte della contrattazione collettiva. -Questi i casi esclusi dai vincoli derivanti dai "limiti quantitativi" dei rapporti a termine:   a) Contratti a termine stipulati da una start up innovativa ed DL 179/2012; b) Fattispecie ex. art. 10 D.lgs. 368/2001 (fase di avvio di nuove attività per i periodi stabiliti dal CCNL, ragioni sostitutive/stagionalità, "campagne" per spettacoli, programmi televisivi, radiofoniche, specifici spettacoli, contratti stipulati con lavoratori con più di 55 anni, Operai a tempo determinato del settore agricolo, contratti fino a 3 gg. del settore Turismo e Pubblici Esercizi, contratti dei Dirigenti); c) Contratti a termine di lavoratori in mobilità; d) Contratti a termine stipulati dagli Istituti Pubblici ed Enti Privati di Ricerca per lo svolgimento in via esclusiva di attività di ricerca scientifica o tecnologica o di coordinamento  o Direzione della stessa; e) Acquisizioni di personale a tempo determinato nei casi di trasferimento d'Azienda o di rami di Azienda. Viene ammessa la proroga dei rapporti a tempo determinato nel rispetto dell'attuale disciplina, mentre un eventuale rinnovo degli stessi va considerato ai fini della verifica sul superamento dei "limiti quantitativi".  

UN CASO PARTICOLARE-La disciplina dei "limiti quantitativi" per attività di impresa iniziata nel corso dell'anno. Per questi Datori di Lavoro,  il conteggio del "limite quantitativo" va effettuato, considerando il numero di lavoratori a tempo indeterminato, in essere all'apertura dell'attività.  

N.B.: Il Ministero del Lavoro non si è pronunciato (con la Circolare 18/2014) sulle conseguenze civilistiche determinate dal superamento del "limite quantitativo": in particolare, non si trova nel corpo della Circolare soluzione al dubbio, molto agitato dai Commentatori, circa la trasformazione ope legis del contratto in contratto a tempo indeterminato. Come noto, esiste un Ordine del Giorno parlamentare che lo esclude. Ciò sarebbe comunque la soluzione migliore, visto e considerato che i rapporti trasformati "a tempo indeterminato" dovrebbero concorrere a "limite quantitativo", obbligando a rettifiche e revisioni "in corso d'opera" dei "limiti quantitativi" dai riflessi poco gestibili e prevedibili.

Dr. GIORGIO FRABETTI
Collaboratore Studio Landi, Ferrara

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