AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




martedì 25 novembre 2014

MAXISANZIONE PER LAVORO NERO E RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE-FLASH

Capita che gli Ispettori DTL, INPS e INAIL ritengano "lavoro nero" lavori che vengono qualificati dal Datore in sede ispettiva come "lavoro autonomo occasionale" ex. art. 2222 Codice Civile (non voucher). A quali condizioni, questa frequente "illazione" datorile può trovare accoglimento come valida motivazione per gli Ispettori? Con Nota (risposta ad un quesito) nr. 16920/2014, il Ministero del Lavoro ha riepilogato la prassi di riferimento. Posto che, con "lavoro sommerso" si intende il lavoro che venga scoperto dagli Ispettori senza regolare comunicazione preventiva, e posto che, in generale, secondo la riforma della maxisanzione di cui alla legge 183/2010, per escludere il "lavoro nero", occorrono circostanze tali da provare, in modo obiettivo e credibile, la volontà del Datore di non occultare il rapporto di lavoro, la Nota precisa che non può considerarsi "in nero" il rapporto di lavoro autonomo occasionale, per il quale risulti regolare ritenuta d'acconto del Committente, regolarmente registrata nelle Scritture Contabili (in quanto indizio sufficiente della volontà datorile di non occultare il rapporto di lavoro). In questo caso, se gli Ispettori ritengono, il rapporto di lavoro autonomo occasionale potrà essere disconosciuto e, in sua vece, applicate le norme del lavoro subordinato; ma non si darà in nessun caso corso alla maxisanzione. Allo stesso modo, potrà escludersi il "lavoro nero" in ogni altro caso in cui sia dimostrabile la volontà genuina del Datore di non "occultare" il rapporto di lavoro occasionale: ad esempio, lettera di incarico, che si raccomanda di definire, sia pure in modo molto succinto e stringato con dette tipologie di Collaboratori. La nota, come anticipato, non riguarda direttamente i voucher. Un pò perchè i voucher non sono più definibili come "rapporti occasionali" ex. DL 76/2013, un pò perchè le Circolari che se ne sono occupate regolano in modo affatto diverso le circostanze del loro disconoscimento in lavoro subordinato (es. errori nella gestione amministrativa, superamento soglie reddituali etc.). Riteniamo, però, che il Committente, in questi casi di dubbia legittimità dei voucher, possa comunque invocare le regole codificate dalla nota sopra citate, per provare l'occasionalità del rapporto e salvarsi dalla "mannaja" del lavoro subordinato.

Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI FERRARA

Nessun commento:

Posta un commento