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martedì 18 novembre 2014

SORVEGLIANZA SANITARIA QUANDO INCIDE SULLE IDONEITÀ AL LAVORO DEL DIPENDENTE

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SÌ RIPUBBLICA POST CANCELLATO PER ERRORE.  CI SCUSIAMO PER IL DISAGIO

La sorveglianza sanitaria, regolata dall'art. 41.01°comma D.lgs. 81/2008, modificata dal D.lgs. 106/2009, non in tutti i casi sfocia in un giudizio di inidoneità/idoneità alla mansione del Lavoratore Dipendente. Il "Medico competente" (medico privato, di "emanazione aziendale") è investito di tale competenza solo "eccezionalmente", nei casi previsti dal D.lgs. 81/2008 (TU Sicurezza); a questo riguardo, infatti, va ricordato che la competenza generale per stabilire, in sede di accertamento medico, l'idoneità psico-fisica del Dipendente spetta (per garanzia dell'art. 05 St. Lav.) solo ad Istituti Sanitari Pubblici. I casi in cui il Medico competente può effettuare accertamenti sanitari validi ai fini del giudizio di idoneità del Dipendente sono i casi previsti direttamente dalla legge, ovvero dalla Commissione Consultiva ex. art. 41 cit. Trattasi dei seguenti casi:   -Movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo); -Attività a videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato un'attività complessiva settimanale di 20 ore); -Esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i casi sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla salute); -Sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti (attenzione alla classificazione di queste sostanze come rischio irrilevante per la salute); -Agenti biologici; -Lavoro notturno (D.lgs. 532/99; D.lgs. 66/2003; DL 112/2008); -Radiazioni ionizzanti (D.lgs. 230/95); -Lavoro nei cassoni ad aria compressa (art. 34 DPR 321/56); -Lavoro in ambiente confinato (DPR 177/2011); - Lavoro su impianti elettrici ad alta tensione (dm 04/02/2011); -Verifica dei requisiti psicofisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico (Decreto 15/06/2012, modifica al Decreto 06/10/2009); -Esclusione dell'assunzione di sostanze stupefacienti nelle categorie previste dall'Intesa Stato-Regioni del 30/10/2007; -Addetti al settore Sanità, esposti al rischio infortunistico ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario (D.lgs. 19/2014).   La materia della sorveglianza sanitaria, particolarmente con riguardo agli effetti sull'idoneità del lavoratore all'assunzione, deve ritenersi coperta da "riserva di legge", come previsto dall'art. 32 Cost. a garanzia del diritto alla salute del cittadino. Fuori da questi casi , non è possibile effettuare sorveglianza sanitaria, istituire la cartella sanitaria e di rischio, rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione, se non nella procedura definita in via generale dall'art. 05 l. 300/70. Eventuali previsioni particolari di leggi regionali (es. le norme della Regione Lombardia sull'utilizzo di scale portatili in cantieri temporanei e mobili) che legittimino il Medico competente ad emettere giudizi di idoneità ulteriori e non previsti dal TU sulla Sicurezza, sono passibili di "illegittimità costituzionale", perchè toccano un diritto fondamentale, come il "diritto alla salute" ex. art. 32 Cost., la cui restrizione non può essere disposta se non con "riserva di legge nazionale" (non regionale"), rientrando la materia in "competenze esclusive" dello Stato ("ordinamento civile" ex. art. 117 Cost.). Altri rischi come, ad esempio, posture incongrue, lavoro in altezza, condizioni climatiche esterne etc. non sono soggetti a sorveglianza sanitaria, in quanto non contemplati dal D.lgs. 81/2008, nè da altre disposizioni di legge. E' possibile che dette attività siano oggetto di "valutazione di rischi" su base volontaria ex. art. 25 D.lgs. 81/2008, ma, in questo caso, l'effettuazione di controlli sanitari (che non sia stata eventualmente disposta ex. art. 05 l. 300/70) non può produrre effetti utili sull'idoneità del Lavoratore all'assunzione. A disposizione per chiarimenti

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