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mercoledì 31 dicembre 2014

CCNL ALIMENTARI INDUSTRIA- LE NOVITA' SUL RAPPORTO A TERMINE

Il 07 novembre 2014 è stato sottoscritto un Accordo nazionale che, per il settore Alimentari Industria, ha provveduto a recepire le modifiche apportate al rapporto di lavoro a tempo determinato dal DL 34/2014 conv. in l. 78/2014.
Qui di seguito un rapido e sommario excursus sulle principali novità normative sul rapporto a termine del CCNL Alimentari-Industrie (ultimo rinnovo).
 
- LIMITE QUANTITATIVO: Pari al 25% da calcolarsi come media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa al 31/12 dell'anno precedente. Se il rapporto percentuale restituisce un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di sottoscrivere 10 contratti a tempo determinato. Ove il numero derivato dal rapporto percentuale risulti frazionato, si arrotonda all'unità intera superiore.
- ESCLUSIONI DAL LIMITE QUANTITATIVO: Sono esclusi dal limite quantitativo i rapporti a tempo determinato stipulati: a) Nella fase di avvio di nuove attività, per un periodo di 18 mesi dall'avvio della nuova unità produttiva; b) Nella fase di avvio di una nuova linea o modulo di produzione per un periodo di 12 mesi; c) Per le "Aziende e/o unità produttive o di servizio, operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con DPR 06/03/1978 nr. 218".
-LIMITE GENERALE DI ASSUNZIONE A TERMINE FISSO IN 36 MESI: è fatta salva la deroga, con l'autorizzazione della DTL, per un massimo di 12 mesi;
- DISCIPLINA PARTICOLARE DELLA PROROGA PER I RAPPORTI "STAGIONALI": E' prevista la possibilità di un numero massimo di 4 proroghe consecutive, nel limite massimo di 08 mesi a contratto. N.B.: La disciplina presenta alcuni punti esegetici dubbi; ci riserviamo maggiori chiarimenti.
- NON OBBLIGATORIETA' DELL'INTERVALLO TRA CONTRATTI A TERMINE ("STOP AND GO") NEI SEGUENTI CASI: a) Rapporti stagionali; b) Contratti a termine per motivi sostitutivi; c) Contratti a termine di durata non superiore a 12 mesi.

 Qui di seguito, il testo integrale della nuova disciplina dei rapporti a termine, di cui al CCNL.


TESTO DELL'ACCORDO COLLETTIVO DI RINNOVO DEL 7 NOVEMBRE 2014-ALIMENTARI INDUSTRIA

Art. 18. (Disciplina del rapporto a tempo determinato) (1) (2) (3)

(1) Modifiche apportate dall'accordo 07 novembre 2014:

Le Associazioni industriali alimentari, aderenti alla FEDERALIMENTARE, AIDEPI, AIIPA, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSITOL, ASSOBIBE, ASSOBIRRA, ASSOCARNI, ASSOLATTE, ASSODISTIL, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNIONZUCCHERO
e
Le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria, FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL
con la partecipazione e il coordinamento di Federalimentare
si danno reciprocamente atto
della necessità di aggiornare le norme contrattuali alle disposizioni di legge in materia e favorire l'utilizzo dei contratti a tempo determinato rispetto ad altre tipologie contrattuali, e, nell'ottica di non precludere i possibili benefici effetti che la legge si propone allo scopo,
confermano:
- l'opportunità di aggiornare alla legislazione sopravvenuta l'impianto della disciplina del contratto a tempo determinato prevista dall'art. 18 del c.c.n.l. Industria alimentare, come integrata dalle Parti sopra richiamate con Accordo nazionale del 10 ottobre 2013; conseguentemente, stabiliscono che la corretta interpretazione della volontà delle parti nel non prevedere nella stesura del c.c.n.l. un limite numerico per le assunzioni a termine è quella di individuare nel 25% il limite percentuale di utilizzo dei contratti a tempo determinato, previsto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 368/2001, come novellato dalla legge n. 78/2014;
- l'assenza di intervalli temporali per le assunzioni a termine con le finalità di cui al comma 7 dell'art. 18 del c.c.n.l. (come sotto riportato);
- la validità della previsione, contenuta nel predetto Accordo di settore del 2008, che consente la stipula presso la DPL territorialmente competente, di un ulteriore successivo contratto a termine (al raggiungimento del limite legale dei 36 mesi) di durata massima di 12 mesi.
Le parti si impegnano, inoltre, a presentare al Governo ed ai Gruppi Parlamentari di Camera e Senato un avviso comune per sollecitare la definitiva esclusione, tramite le necessarie modifiche dell'art. 2, comma 29, della L. n. 92/2012 e successive modifiche e integrazioni, dalla contribuzione aggiuntiva dell'1,4% non solo degli addetti alle attività di cui al D.P.R. n. 1525/1963, ma anche degli addetti alle lavorazioni considerate stagionali dagli accordi e contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
Le Parti, quindi, convengono di aggiornare l'art. 18 del c.c.n.l. 27 ottobre 2012, come di seguito riportato:
"Art. 18
(Disciplina del rapporto a tempo determinato)
L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Le parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.
Il presente articolo 18 è stato modificato, alla luce della legge n. 78/2014, dell'Accordo di settore del 10 ottobre 2013 e dell'Accordo di settore del 17 marzo 2008, cui si rinvia (v. Allegato 30).
In applicazione di quanto previsto dal comma 3, art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono:
- che il menzionato Accordo del 17 marzo 2008 sulla stagionalità (v. Allegato 30 al c.c.n.l.) soddisfa i requisiti legali per la non applicazione di intervalli temporali tra più contratti a tempo determinato stipulati con il medesimo lavoratore;
- fermo restando il numero di 5 proroghe previsto dalla normativa per i rapporti di lavoro a termine, la possibilità di applicare il numero massimo di quattro proroghe anche ad ogni singolo rapporto di lavoro a termine di carattere stagionale di cui all'Accordo di Settore sulla stagionalità del 17 marzo 2008, fermo restando il rispetto della durata massima complessiva di otto mesi per ogni singolo contratto stagionale prevista dal predetto Accordo di settore.
Le Parti a livello nazionale convengono l'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine effettuate per finalità di carattere sostitutivo (a mero titolo esemplificativo, lavoratrici in maternità, ferie, malattia, ecc.).
Quanto definito al comma precedente, finalizzato ad incrementare l'occupazione e la competitività in coerenza con la specifica disciplina prevista dalla vigente normativa, sarà realizzato attraverso specifica intesa al secondo livello di contrattazione su richiesta di una delle parti.
Le Parti, in attuazione del rinvio operato dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001, convengono che non operano intervalli temporali in tutti i casi di assunzioni a termine di durata non superiore a 12 mesi.
In ogni caso per tutte le ipotesi di contratto a termine di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001 opera il limite di legge dei 36 mesi, con le esclusioni previste dal predetto decreto legislativo, o le sue eventuali deroghe previste a livello di contrattazione collettiva.
Restano comunque salve le disposizioni e le soluzioni già definite ex L. n. 99/2013 sulla materia al livello aziendale e le intese che abbiano già attuato il rinvio di cui al comma 6 di cui sopra.
Ai fini dell'attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a) dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l'avvio di una nuova unità produttiva.
Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi.
Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.
(Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine in tutti i casi rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 7, prima parte, dell'art. 10 del citato decreto legislativo, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 14% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:
- lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;
- operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti;
- copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell'organizzazione d'impresa;
- sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative;
- lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati;
- attività non programmabili e non ricomprese nell'attività ordinaria.). (Nota: comma abrogato, si veda infra norma transitoria).
In relazione a quanto disposto dal comma 7, dell'art. 10 del citato decreto legislativo, le Parti convengono di individuare nel 25% - da calcolarsi in media annua (*) dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa alla data del 31 dicembre dell'anno precedente - il limite percentuale di legge di utilizzo dei contratti a tempo determinato, rispetto a quello previsto dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. n. 368/2001, in tutti i casi di assunzioni a termine rientranti nella predetta norma legale.
Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
(Omissis)
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(*) La modalità di computo in termini di media nell'arco dell'anno (1° gennaio-31 dicembre) opera anche nell'anno 2014. In questo caso si assumerà come parametro il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre 2013.
Prima Nota a verbale
Fermo restando quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di contratto a tempo determinato, le Parti in sede aziendale potranno valutare l'opportunità di individuare, nella stessa sede, concrete fattispecie relative alle lettere a), b), c) e d) di cui al comma 7, art. 10, D.Lgs. n. 368/2001
(Omissis)
Norma transitoria
Le Parti convengono che la previsione di cui al comma 14 del presente articolo, concernente il rispetto del limite percentuale del 14%, trova applicazione solo per i rapporti di lavoro a termine instaurati antecedentemente la data di entrata in vigore della legge n. 78/2014 (e cioè il 21 marzo 2014).
(Omissis)

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