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giovedì 18 dicembre 2014

CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ (TIPO B) E LICENZIAMENTO DELL’APPRENDISTA

Si coglie l'occasione di inviare alla Vs. opportuna conoscenza un testo contenente approfondimento di una fattispecie poco esplorata: la licenziabilità degli apprendisti soggetti ad una "riduzione oraria" a titolo di "contratti di solidarietà" (tipo B). L'approfondimento è condotto nella formula "quesito-risposta". A disposizione.

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Quesito: Un’Azienda in regime di sospensione d’orario per “solidarietà” di “tipo B” può procedere a licenziare il personale?
Risposta: La stipula di contratti di solidarietà di “tipo B” preclude il licenziamento collettivo, e il licenziamento individuale dei lavoratori soggetti alla solidarietà e di quelli non soggetti, salvo l’intervento di una “giusta causa”. Qualora ciò avvenga, l’Azienda perde la propria quota di contributo in relazione ai Dipendenti licenziati, ancorché anticipata agli stessi: questo precisa, la Circolare 28/2014 del Ministero del Lavoro.
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Quesito: Un’Azienda stipula un “contratto di solidarietà” e determina una riduzione oraria. In quel periodo, viene a scadenza un contratto di apprendistato. L’Azienda può licenziare l’apprendista al termine della formazione, invocando l’art. 2118 Codice Civile, come ammette il D.lgs. 167/2011 (Testo Unico sull’apprendistato)? In questo caso, perde il contributo?
Risposta: Posto che, in linea generale, il licenziamento individuale non è precluso nel corso della riduzione oraria disposta con il contratto di solidarietà, a maggior ragione deve consentirsi al licenziamento dell’apprendista, che ex lege si giustifica, al termine della formazione, come mancato superamento della cd “prova d’arte”. L’Azienda non dovrebbe, in questo caso, perdere il contributo di solidarietà: ma, sul punto, appare opportuna una pronuncia del Ministero del Lavoro, in sede di Interpello.
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Quesito: Può l’Azienda invocare la riduzione oraria per giustificare le minori ore di formazione dell’apprendista, in contravvenzione con le indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro 05/2013?
Risposta: No, le indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro nr. 05/2013 restano vincolanti. Se l’Azienda effettua meno ore di formazione può subire, in caso di ispezioni, anche la trasformazione forzosa dell’apprendistato in lavoro subordinato. Ricordiamo che, con il “contratto di solidarietà” (anche di “tipo B”), l’Azienda si obbliga, comunque a impegnare il Lavoratore in attività formative; questo vale, a maggior ragione, per gli apprendisti, con i quali l’Azienda ha stipulato specifiche obbligazioni formative. Ove la “formazione interna” non sia disponibile, le ore di formazioni mancanti dovranno essere integrate con altre ore di formazione esterna: in questo caso, l’Azienda dovrà mettersi d’accordo con i Centri per l’Impiego territorialmente competenti.
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Quesito: L’Azienda in “solidarietà”, che abbia stipulato precedentemente accordi di apprendistato, può invocare il “giustificato motivo oggettivo” per licenziare l’apprendista, di cui ritenga di non poter più sopportare la formazione?
Risposta: In linea teorica, obbligandosi l’Azienda a inviare i lavoratori a corsi di formazione nei periodi di inattività, l’impossibilità della formazione non dovrebbe essere invocata come motivo di licenziamento. Resta, comunque, sempre aperta la possibilità che la formazione specifica per l’apprendista, per scarsità di offerta pubblica, o per eccessiva onerosità (es. la formazione è disponibile, ma a molti km di distanza). A queste condizioni, può giustificarsi il “licenziamento economico” dell’apprendista. La stessa Circolare 28/2014 del Ministero del Lavoro pare suggerire, sia pure implicitamente, tale soluzione, nella parte in cui prescrive che, in caso di apprendisti soggetti a “solidarietà” (tipo B), la riduzione oraria debba consentire il raggiungimento degli obiettivi formativi. A contrariis, se ciò non è possibile, licenziare si può!
GIORGIO FRABETTI
Studio Landi Francesco
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