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giovedì 11 dicembre 2014

LIMITI QUANTITATIVI RAPPORTI A TERMINE E ACCORDI DI PROSSIMITA'

Qualche nota, a margine della Nota Prot. nr. 37/0020311 del 02/12/2014, che, su sollecitazione del Sindacato ARIS, è intervenuto a chiarire i termini del rapporto tra disciplina dei "limiti quantitativi" dei contratti a termine ex. art. 01 D.lgs. 368/2001 (come modificato dal DL 34/2014 conv. in l. 78/2014) e "contratto di prossimità" ex art. 08 DL 138/2011. Come noto, il "contratto di prossimità" ex. art. 08 DL 138/2011 consente alle "organizzazioni sindacali" che corrispondano ai canoni di "rappresentatività" ex Accordo 28/06/2011 e che siano "maggioritarie" in Azienda, la possibilità di attuare "specifiche intese", anche in deroga alla normativa vigente, in una serie svariata di istituti giuslavoristici (orario di lavoro, mansioni, controllo a distanza, sanzioni per licenziamento, contratti a termine, collaborazioni a progetto e impiego delle Partite IVA), a fronte di interventi utili per incrementare l'occupazione, migliorare la qualità dei contratti di lavoro, emersione del lavoro nero, incrementi di produttività e di salario, gestioni di crisi aziendali e occupazionali, investimenti/avvio di nuove attività. Tali deroghe sono, in ogni caso, subordinate al "rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali di lavoro. Con riguardo all'area di incidenza del potere di deroga del "contratto di prossimità" sulla disciplina dei "limiti quantitativi", il Ministero del Lavoro ha "sostanzialmente" blindato l'impianto del DL 34/2014 (conv. in l. 78/2014), così come sviluppato dalla Circolare Min. Lav. 18/2014, precisando che la contrattazione collettiva può "rimodulare" la disciplina dei "limiti quantitativi", ma non eliminarla tout court. Una posizione che ne esce vieppiù motivata dalla Nota ministeriale de qua, che, per di più, ritiene esistente e operante un vincolo comunitario" immanente ai "limiti quantitativi" dei rapporti a termine (che li renderebbe non del tutto cancellabili, nemmeno dalla contrattazione collettiva), ed estrapola tale "vincolo" dal seguente passaggio dell'Accordo CES, UNICE, CEPP: "I contratti a tempo indeterminato sono e continueranno ad essere la forma comune dei rapporti di lavoro fra Datori di Lavoro e Lavoratori". Sia detto solo per inciso, non risulta accreditata una simile posizione in seno alla giurisprudenza comunitaria ... La Nota, come succede di frequente, mentre cerca di risolvere il problema, ne crea un altro: che ne è di quella serie di rapporti (stagionali, sostitutivi etc.) che, ex. art. 10.07°comma sono ammessi ad un regime di "esonero" dai limiti quantitativi? Può questa disposizione di legge abilitare alla (sia pure eccezionale) eliminazione tout court dei "limiti quantitativi", oppure anche in questo caso deve prevalere la "conformità al dettato comunitario" e, quindi, il regime di deroga va ristretto alle sole "rimodulazioni"? Tra l'altro, questa problematica può interessare fattispecie di grande rilevanza produttiva e sociale, come la previsione dei lavoratori a termine dello spettacolo per specifici programmi radiofonici e televisivi.  Fermo restando, comunque, che eventuali disposizioni derogatorie, introdotte in un CCNL in epoca antecedente all'entrata in vigore del DL Poletti, paiono comunque intoccabili, per ora, perchè coperte dalla cd "clausola di salvaguardia" ex. art. 02bis.02°comma DL 34/2014, che garantisce la conservazione delle disposizioni di contratti collettivi, anche difformi dall'impianto del DL 34/2014, entrate in vigore prima del 21/03/2014, data di prima vigenza del DL 34/2014. A disposizione per aggiornamenti
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI FERRARA

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