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mercoledì 17 dicembre 2014

NOI L'AVEVAMO DETTO! LE PERPLESSITA' DEI CONSULENTI DEL LAVORO SULL'INTERPELLO 27/2014

Nel Ns. post del 11/12, abbiamo avuto modo di esprimere su questo Blog le ns. rilevanti perplessità sulla posizione espressa dal Ministero del Lavoro con Nota Interpello nr. 37/2014. In detta nota, il Ministero del Lavoro aveva espresso l'opinione secondo la quale, in sede di "contrattazione di prossimità", i "limiti quantitativi" previsti dal DL 34/2014 per le assunzioni a termine possono solo essere rimodulati dai "contratti di prossimità" ex. art. 08 Dl 138/2011, mai cancellati. Ora, mentre scrivevamo il ns post non potevamo sapere che identiche perplessità interpretative erano coltivate dal ben più autorevole Avv. Luca De Compadri della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Nel parere nr. 06 del 10/12/2014 (coevo al ns post), l'Avvocato-Consulente del Lavoro ebbe ad esprimere forti obiezioni sul passaggio-chiave dell'Interpello, quello dove il Ministero si rifaceva ad una presunta "norma cogente UE" tale da precludere alle "intese di prossimità" ex. art. 08 di sopprimere (sia pure in deroga aziendale una tantum) l'operatività dei "limiti quantitativi" dei contratti a termine. L'Avvocato-Consulente, in particolare, protesta che nessun articolo, nessuna disposizione, nessuna norma della Direttiva UE 70/99 codifica tale limitazione. L'unica norma UE veramente "cogente" estrapolabile da detta Direttiva, secondo l'Avvocato-Consulente, sarebbe quella relativa al limite massimo dei 36 mesi di successione del contratto a termine. Al contratio, secondo l'Avvocato, la Direttiva lascia impregiudicata la possibilità della legge di delegare la contrattazione collettiva a derogare, anche in toto, i "limiti quantitativi". A questa conclusione, l'Avvocato-Consulente arriva, infatti, partendo dalla "clausola 08" della citata Direttiva, dove si dice: "Il presente accordo non pregiudica il diritto delle parti sociali di concludere, al livello appropriato, ivi compreso quello europeo, accordi che adattino e/o completino le disposizioni del presente accordo, in modo da tenere conto delle esigenze specifiche delle parti sociali interessati". A margine, si ricorda (come già anticipato nel ns post) che l'orientamento espresso dal Ministero del Lavoro con la Nota/Interpello nr. 37/2014 è ben lungi dal ridurre la sua influenza all'art. 08 DL 138/2011. Se, infatti, il Ministero ritiene esistente ed operante, nell'ambito dell'ordinamento giuridico, una norma UE "cogente" che impone la presenza di "limiti quantitativi", allora detta norma cogente si applicherebbe a qualunque contratto collettivo. Ne andrebbe ad esempio l'illegittimità di una norma quale l'art. 79.02°comma CCNL Pubblici Esercizi, che, attualmente, esonera dall'osservanza dei "limiti quantitativi" le cd "Aziende di Stagione" ex. art. 82 CCNL cit. Vedremo, nelle prossime settimane, quale sarà la risposta del Ministero del Lavoro.

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