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martedì 2 dicembre 2014

TEMPO DETERMINATO : CCNL GOMMA PLASTICA INDUSTRIA E LIMITI QUANTITATIVI

Quesito:
Buongiorno, vorrei una conferma per quanto riguarda i limiti da applicare ai contratti a tempo determinato per il ccnl gomma plastica industria.
Da contratto il limite è il 25% (t.det + somministrazione).
L'art. 24 dice inoltre che :Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui al comma 22 ( cioè il 25%) dia risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di istituire fino a 8 contratti complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato.
Significa che anche se ho un solo dipendente a tempo indeterminato o addirittura nessuno, posso IN OGNI CASO ASSUMERE 8 TEMPI DETERMINATI?
Voi come vi comportate?

Risposta:
La prudenza è cosa buona e giusta.
Personalmente, riterrei che le disposizioni del DL 34 determinino la prevalenza della norma di CCNL rispetto a quella nuova di legge, in quanto il DL fa salve eventuali diverse disposizioni di CCNL.
Questo, a mio modestissimo avviso, è coerente con il sistema dei rapporti tra legge e contratto collettivo, disegnato dal DL (nei passaggi-chiave che sotto riporto) e dalla Circolare 18/2014:

ART. 1 DL 78/2014:
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.

ART. 10.07°COMMA D.LGS. 368/2001:

1. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi ...

CIRCOLARE MIN. LAV. 18/2014:

Segue: il limite contrattuale
La disposizione in esame, come anticipato, fa salve le diverse previsioni della contrattazione collettiva introdotte ai sensi dell'art.10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, secondo cui "la individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi"; anche in tal caso restano esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nelle ipotesi di cui alle lettere a), b). c) e d) della medesima disposizione.
Il rinvio alla contrattazione collettiva è un rinvio privo di particolari "vincoli". Ciò vuol dire che le parti sociali possono legittimamente derogare, ad esempio, al limite percentuale del 20% di cui all'art.1, comma 1, del D.Lgs. n. 368/2001 (aumentandolo o diminuendolo) o alla scelta del Legislatore di "fotografare" la realtà aziendale al 1° gennaio dell'anno di assunzione del lavoratore a termine. In tal senso può pertanto ritenersi legittimo che i contratti collettivi scelgano di tener conto dei lavoratori a tempo indeterminato non come quelli in forza ad una certa data ma come quelli mediamente occupati in un determinato arco temporale.
A tal proposito va poi evidenziato il contenuto dell'art.2 bis, comma 2, del D.L. n. 34/2014, secondo il quale "in sede di prima applicazione del limite percentuale (...) conservano efficacia, ove diversi, i limiti percentuali già stabiliti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro".
Non è pertanto necessario, da parte della contrattazione collettiva, l'introduzione di nuove clausole limitatrici, giacché continuano a trovare applicazione quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del Decreto, ferma restando la possibilità che in un secondo momento (in tal senso va inteso "in sede di prima applicazione") la stessa contrattazione decida di indicarne di nuove.


Collaboratore Studio Francesco Landi, Consulente del Lavoro, Ferrara
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