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mercoledì 11 febbraio 2015

ASSUNZIONI A TERMINE SOSTITUTIVE-NOTA CASISTICA

Non era infrequente, in passato, riscontrare contratti a termine con questa motivazione causale:

“Sostituire personale in ferie e sopperire a punte stagionali”.

Vigente il sistema delle cd “assunzioni a termine con causale”, tale “causale” era pacificamente considerata contraddittoria dalla giurisprudenza e tale da invalidare l’assunzione a termine (tra gli altri, vedi Corte d’Appello di Potenza, sentenza nr. 480/2014).
Oggi, le “causali” sono state eliminate dalla contrattualistica a termine ex. DL 78/2014; tale indicazione giurisprudenziale, però, resta per le residue ipotesi di “assunzioni causali”: come noto, dopo il DL 34/2014, solo le “assunzioni sostitutive” hanno mantenuto un’autonoma, propria rilevanza (es. ai fini dell’esonero dai “limiti quantitativi”, ai fini dell’esonero dal cd “contributo addizionale INPS” 1.4%).
E’ evidente, infatti, che un contratto a termine con la causale di cui sopra, non potrà essere considerato “sostitutivo”, e non potrà, pertanto, godere dei vantaggi e degli esoneri usualmente previsti per le assunzioni a termine “sostitutive”: in questo caso, si osserveranno i limiti quantitativi, si applicherà il “contributo addizionale INPS” etc.
Questa causale dovrà considerarsi nulla; in presenza, però, di chiare e inequivoche delimitazioni temporali del periodo di lavoro (dal ___ al ____), tale vizio non potrà invalidare il rapporto a termine (non si avrà trasformazione in lavoro a tempo indeterminato): lo esige il principio civilistico di “nullità parziale” ex. art. 1419 Codice Civile (una singola clausola invalida, non determina l’invalidità dell’intero contratto) o del cd “principio di conservazione degli atti giuridici” ex. art. 1424 Codice Civile (il vizio di una parte del contratto non vizia il contratto intero, se non inficia la struttura del contratto).
A disposizione per approfondimenti.

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