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giovedì 19 febbraio 2015

LAVORATORE INFORTUNATO: OBBLIGATORIA L'ASSEGNAZIONE A MANSIONI ADEGUATE ALLO STATO DI SALUTE

Quesito: Tizio, Dipendente di Caio, subisce un infortunio sul lavoro, che ne determina postumi invalidanti del 30%. Seguendo le indicazioni della Medicina del Lavoro ASL, Caio, Datore di Lavoro, assegna Tizio a mansioni di portineria e sorveglianza. Successivamente, però, Caio affida a Tizio mansioni di imballo, ritenendone la compatibilità con lo stato di salute di Tizio, sulla scorta del parere del Medico competente aziendale (non condiviso, però, da ASL, che non ritiene sostenibile da caio la movimentazione dei carichi e la posture erette prolungate cui le mansioni lo costringerebbero). Mentre Caio esercita le sue nuove mansioni, si determinano nuovi eventi traumatici a suo danno, consistenti in violente fitte alla schiena con accasciamento e conseguente ricovero al Pronto Soccorso. Tizio agisce contro Caio per chiederne la rifusione dei danni in sede civile. Chi ha ragione?

Risposta: Non sussistono dubbi di sorta che versiamo in un’ipotesi di “fatto illecito” risarcibile ex. art. 2043 Codice Civile: nel caso di specie, infatti, l’evento lesivo a carico di Tizio (con possibile aggravamento del quadro di invalidità originaria) si è certamente verificato per colpa grave (colpa cosciente) di Caio, Datore di Lavoro, che, imprudentemente, conoscendo lo stato di invalidità di Tizio, lo ha adibito a mansioni, di cui era stato messo al corrente dall’ASL circa i possibili ulteriori riflessi lesivi. Il caso di specie si lascia, tra l’altro apprezzare, perché lascia intravedere un verosimile “concorso di colpa” tra il Datore di Lavoro e il Medico aziendale della Sicurezza. Come noto, l’assegnazione del Dipendente a determinate mansioni è un potere indiscutibilmente proprio del Datore di Lavoro ex. art. 2103 Codice Civile, e deve essere esercitato dal Datore in vista della tutela della Sicurezza del Lavoratore, in forza della cd “clausola generale” ex. art. 2087 Codice Civile. Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.lgs. 81/2008) concorre a introdurre alcune specifiche, in quanto, per questa specifica ipotesi, codifica, ex. art. 18.01°comma lettera a), un caratteristico dovere del Datore di Lavoro, nell’assegnazione delle mansioni dei Dipendenti, di “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in rapporto alla loro salute e sicurezza”. E’ in questo senso, che viene in considerazione la responsabilità del Medico competente: pur non essendo, questi, chiamato direttamente in causa dalla legge, come responsabile degli accertamenti sanitari per i lavoratori infortunatisi sul lavoro (residuando, invece, per questi casi, la responsabilità ASL ex. art. 5 l. 300/70), è indubbio che il Medico competente sia il principale “consulente sanitario” del Datore, il soggetto che inevitabilmente il Datore di Lavoro consulta per esprimere questi giudizi. Evidentemente, la responsabilità del medico della Sicurezza aziendale può venire in considerazione, se nel giudizio emerga, da parte di questi, un concorso attivo nel difendere le ragioni del Datore di Lavoro: secondo modalità e confini, che possono solo essere apprezzati variamente, caso per caso, in funzione del procedimento giudiziario.

Dr. GIORGIO FRABETTI
Studio Landi, Ferrara

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