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lunedì 23 marzo 2015

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI: LICENZIAMENTO PER SCARSO RENDIMENTO INGESTIBILE CON LE NUOVE NORME

Come si potrà gestire il licenziamento cd “per scarso rendimento” con le nuove norme del “contratto di lavoro a tutele crescenti”?
Recentemente, la Corte di Cassazione (sent. nr. 18678/2014) ha avuto modo di precisare che, a certe condizioni, tale licenziamento può essere ricondotto, per il lavoratore in malattia, allo schema del “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”. Tale è il caso delle astensioni per malattia che, ai fini del GMO, rilevano “per le modalità con cui si verificano davano luogo ad una prestazione lavorativa non sufficientemente e proficuamente utilizzabile, rilevandosi la stessa inadeguata sotto il profilo produttivo e pregiudizievole per l’organizzazione aziendale, così da giustificare il provvedimento risolutorio”.
Se il Dipendente volesse contestare questo licenziamento, così motivato, quale delle azioni di tutela previste dal D.lgs. recente potrebbe attivare?
Essenzialmente, il Lavoratore potrebbe contestare:

-          L’assenza del “motivo economico” del licenziamento;
-          La natura disciplinare del licenziamento e la sua infondatezza.

Nelle Aziende sotto i 15 Dipendenti, in qualunque dei due modi qui evidenziati si venga a declinare l’azione di licenziamento, le conseguenze economiche sono le medesime: ossia sono quelle previste dall’art. 03.01°comma D.lgs. e che, ove accolta dal Giudice, comporta la declaratoria giudiziale di risoluzione del rapporto, e il connesso obbligo del Datore di Lavoro condannato ad un’indennità risarcitoria non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
Rischi maggiori, invece, si presentano nelle Aziende con più di 15 Dipendenti (in quelle cioè riconducibili alle soglie dimensionali ex. art. 18.08°-09°comma l. 300/70). In questo caso, infatti, se il Lavoratore dovesse contestare che, nei suoi confronti, è stato spiccato un licenziamento disciplinare non solo illegittimo nella procedura, ma anche nel merito, e che, in particolare, il “fatto materiale contestato” è “insussistente”, complici le ben note confusioni interpretative della norma (tale e quale ripresa dalla precedente l. 92/2012, con i relativi punti interpretativi irrisolti), l’Azienda correrebbe il serio rischio di applicare la reintegra. Ovvero, cosa più certa, quello di trovarsi incagliata in un contenzioso fastidioso, per di più, diretta conseguenza della particolare tecnica normativa “casistico-a scalare” con il D.lgs. dell’Esecutivo Renzi ha regolato le tutele di licenziamento.
Il danno vero per l’Azienda, in questo caso, è l’imprevedibilità: l’Azienda, infatti, si troverebbe, in questo caso, a licenziare per un motivo, e si troverebbe contestata per un altro; con rischio di gravi conseguenze, in caso, come visto, di Aziende di grosse dimensioni. In una parola, l’Azienda sarebbe alla mercè del Dipendente.
A disposizione per approfondimenti

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