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lunedì 2 marzo 2015

ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE (Art . 1.118° COMA L. 190/2014) E LICENZIAMENTI: INPOSSIBILE AGEVOLARE LA RIASSUNZIONE GIÀ BENEFICIATA DAL BONUS RENZI

Quesito: Un'Azienda multiservizi può assumere a tempo indeterminato una Ex-Tirocinante e fruire dell'esonero triennale contributivo (art. 1.118°comma l. 190/2014)? Se poi si pente dell'assunzione e la licenzia, può riassumere la lavoratrice? Grazie.

Risposta: nulla osta all’accesso allo sgravio Renzi della “decontribuzione INPS” triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di ex-Tirocinante, anche se il tirocinio risulta da poco cessato. A margine, Ti precisiamo che, anche alla luce di un’interpretazione molto estensiva offerta sul punto dalla Circ. INPS 17/2015, la norma agevola tutte quelle Aziende che intendano procedere a trasformare in rapporti a tempo indeterminato precedenti rapporti cd “precari” (“a progetto”, Partita IVA, associati in partecipazione, tirocinanti etc., non apprendisti). L’agevolazione consiste in uno sgravio della contribuzione obbligatoria INPS fino ad un massimo di € 8.060 a carico dell’Azienda, con esclusione dei contributi INAIL. Cosa succede se l’Azienda assume a tempo indeterminato, poi si pente? In caso di licenziamento, perde l’agevolazione? A differenza di precedenti ipotesi di “stabilizzazione agevolata” del personale (es. “stabilizzazione cocopro” ex. art. 1.1202 ss. l. 296/06), l’agevolazione non è subordinata all’osservanza da parte del Datore di divieti o limitazioni specifiche di licenziamento (es. nelle disposizioni citate, è vietato per 24 mesi, il “licenziamento economico”, non quello per “giusta causa”). Teoricamente, il Datore è nella piena facoltà di licenziare, anche per mancato superamento del periodo di prova, senza, con questo, perdere lo sgravio. Facciamo, comunque, presente che la legge, pur non sanzionando direttamente (ossia con la perdita del beneficio assunzionale) l’Azienda che licenzi dopo poco il Dipendente “agevolato”, prevede comunque una forma più rilevante di penalizzazione. Se l’Azienda, cioè, dovesse successivamente “pentirsi del licenziamento” e ritenere di riassumere il Dipendente, già agevolato, nell’immediato non potrà fruire dell’agevolazione: non si percepisce due volte la stessa agevolazione! Resta inteso, però, che, ove dovesse riscontrare la rilevante frequenza di sequenze di assunzione agevolata-licenziamento, l’INPS potrebbe avviare autonome iniziative per disconoscere il beneficio in quanto dovesse riscontrarne, in questo caso, la fruizione in frode alla legge. In questi casi, evidentemente, l’onere della prova non potrà che invertirsi a sfavore dell’Azienda, la quale dovrà essere in grado di provare la sua “buona fede”.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI,FERRARA

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