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lunedì 2 marzo 2015

INFORTUNIO SUL LAVORO E CERTIFICAZIONE MEDICA DEL DATORE DI LAVORO, LE SANZIONI

Caso: Certificato medico di infortunio inviato dal Datore di Lavoro tardivamente rispetto ai termini fissati dall’INAIL. La Direzione Regionale del Lavoro di Puglia ha posto al Ministero del Lavoro il seguente quesito: l’invio tardivo del certificato da parte del Datore di Lavoro, tardivo non rispetto ai termini di legge, ma rispetto ai diversi termini fissati dall’INAIL, in relazione alla procedura telematica ex Dm 15/7/2005, è sanzionata in via amministrativa dall’art. 53.08°comma DPR 1124/1965? 

Risposta: L’art. 53 DPR 1124/65 è costruita nel più tradizionale degli impianti: per 7 commi contiene “norme-precetto”, disposizioni varie sulla denuncia di infortunio; nell’ultimo comma contiene la più classica delle “norme-sanzione”: I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni “Precedenti disposizioni”: la norma è costruita in modo tale che ogni infrazione a qualunque delle disposizioni dell’art. 53 è soggetta a sanzione, senza che si possa discriminare una fattispecie rispetto ad un’altra. Deve pertanto ritenersi sanzionabile ogni infrazione che sorga anche in relazione alle disposizioni così come aggiornate dal Dm 15/7/2005. Tale dm, avviando la procedura telematica, aveva previsto (in un’ottica di semplificazione) che, in caso di denuncia telematica di infortunio, il certificato medico dovesse essere inviato dal Datore di Lavoro, solo su espressa richiesta dell’INAIL, nelle ipotesi in cui il certificato medesimo non sia stato inviato dal Lavoratore o dal Medico Certificatore. Quindi, anche in caso di invio tardivo, da parte del Datore di Lavoro, del certificato medico di infortunio rispetto al diverso termine fissato dall’INAIL, si applica la sanzione, secondo il Ministero del Lavoro: cosa, del resto, confermata dall’INAIL rispettivamente con le Circolari nnrr. 44/2005 e 36/2010. Lo stesso Ministero, poi, ha argomentato l’impossibilità di una diversa interpretazione: escludere la sanzionabilità della condotta nel caso di specie, secondo il Ministero, significherebbe consentire al Datore di decidere arbitrariamente le scadenze di presentazione del certificato, il che sarebbe manifestamente contrario alla lettera e alla ratio della previsione ex. art. 53 DPR 1124/1965.
Dr. GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI, FERRARA

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