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giovedì 12 marzo 2015

LE SOMME DI DENARO PERCEPITE DAL PRATICANTE AVVOCATO, PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE FISCALE

Quesito:
Sono un Avvocato. Ogni mese passo alla mia praticante una piccola somma di denaro, per compensare l'impegno che mette nella pratica. Posso considerare questa spesa come un costo deducibile? E come posso qualificarla ai fini fiscali? Grazie.

Risposta:
dal tenore della stessa arguiamo che la somma da Lei corrisposta sia versata con continuatività. Questa circostanza concorre a qualificare fiscalmente la pur modesta somma percepita dal praticante quale “sussidio correlato ad addestramento professionale”,
“assimilato” a lavoro dipendente ex. art. 50 lett. c) TUIR.
Una precisazione. L’assimilazione vale solo ai fini fiscali, e non determina automatismi a livello giuslavoristico e previdenziale: questo, per la semplice ragione che l’attività legale, anche a livello di praticantato, per l’attività di studio che comporta e per la spendita di “competenze teoriche di grado elevato”, gode di una “presunzione di lavoro autonomo”, in forza dello status dell’attività legale medesima (attività istituzionalmente indipendente, e, in questo, fortemente garantita nel quadro deontologico: vedi art. 10 Codice Dentologico). Compete, in questo caso, al Praticante l’inversione dell’onere della prova, e dimostrare di essere stato adibito ad attività esecutiva, ripetitiva, che nulla avrebbe a che fare con il lavoro professionale.
Va da se che, con i numeri che ci ha esposto, non dovrebbero determinarsi margini per una effettiva tassazione, in capo al Praticante. L’assimilazione a lavoro dipendente comporta, comunque, ai fini fiscali, l’applicazione delle detrazioni ex. art. 12 e 16 TUIR.
E’ comunque indispensabile per lo Studio (ai fini della documentazione e della deduzione del costo) che il compenso sia gestito con tutte le regole fiscali del caso: in questo caso, infatti, lo Studio rivestirebbe la qualità di Sostituto d’imposta. Anche evitando di compilare ogni mese un “prospetto paga” (ipotesi macchinosa e antieconomica per importi così minimi), competerebbe comunque allo Studio procedere alle necessarie certificazioni dei compensi/ritenute (CU) entro il 28/2 di ogni anno e compilare il Modello 770 (Dichiarazione dei Sostituti d’Imposta).
E’ comunque consigliabile rubricare tali somme quali “rimborsi spese”, anche forfettari.
Per quanto riguarda l’assicurazione INAIL, la Circolare 14/2014 dell’Istituto ha precisato che il praticante non rientra nei soggetti assicurabili. Tale esclusione è stata correlata alla natura naturalmente “gratuita” del rapporto di praticantato. La situazione non cambierebbe, ove il praticante percepisse somme a titolo di rimborso spese.
Per quanto riguarda l’iscrizione alla Cassa Forense, l’iscrizione è facoltativa per i Praticanti Avvocati iscritti nel Registro. Con la riforma forense del 2012, però, per i neo-Avvocati l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense è automatica. Per approfondimenti, comunque, si veda l’allegato approfondimento proveniente dall’Ordine degli Avvocati di Trieste; http://www.ordineavvocati.ts.it/UserFiles//File/Vademecum_in_materia_di_Previdenza_Forense.pdf.  

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