AVVERTENZA

AVVERTENZA:
QUESTO E' UN BLOG DI MERA "CURA DEI CONTENUTI"
GIUSLAVORISTICI (CONTENT CURATION) AL SERVIZIO DELLE ESCLUSIVE ESIGENZE DI AGGIORNAMENTO E APPROFONDIMENTO TEORICO DELLA COMUNITA' DI TUTTI I PROFESSIONISTI GIUSLAVORISTI, CONSULENTI, AVVOCATI ED ALTRI EX. L. 12/1979.

NEL BLOG SI TRATTANO "CASI PRATICI", ESEMPLIFICATIVI E FITTIZI, A SOLO SCOPO DI STUDIO TEORICO E APPROFONDIMENTO NORMATIVO.

IL PRESENTE BLOG NON OFFRE,
NE' PUO', NE' VUOLE OFFRIRE CONSULENZA ONLINE IN ORDINE AGLI ADEMPIMENTI DI LAVORO DI IMPRESE, O LAVORATORI.

NON COSTITUENDO LA PRESENTE PAGINA SITO DI "CONSULENZA ONLINE", GLI UTENTI, PRESA LETTURA DEI CONTENUTI CHE VI TROVERANNO, NON PRENDERANNO ALCUNA DECISIONE CONCRETA, IN ORDINE AI LORO ADEMPIMENTI DI LAVORO E PREVIDENZA, SENZA AVER PRIMA CONSULTATO UN PROFESSIONISTA ABILITATO AI SENSI DELLA LEGGE 12/1979.
I CURATORI DEL BLOG, PERTANTO, DECLINANO OGNI RESPONSABILITA' PER OGNI DIVERSO E NON CONSENTITO USO DELLA PRESENTE PAGINA.




martedì 14 aprile 2015

ASPI E LAVORO PART TIME - UN CASO

Caso: Tizio, al 1/1/2015 ha attivato contemporaneamente tre rapporti di lavoro subordinato part time con Sempronio, Caio e Mevio. Al 15/1, si dimette per giusta causa da Mevio e pretende l’indennità di disoccupazione dall’INPS. E’ di ostacolo alla fruizione dell’ASpI la circostanza che abbia in essere altri rapporti di lavoro subordinato, sia pure part time?

Risposta: (vedi Msg INPS nr. 2028/2015):
Ricorrendo i requisiti contributivi e assicurativi di legge, Tizio può vedersi riconosciuta l’indennità ASpI di disoccupazione, anche in caso di dimissioni per giusta causa (equiparate, in forza di un consolidato ius receptum, a evento di “disoccupazione involontaria”). Ai sensi dell’art. 2.15°comma l. 92/2012, Tizio dovrà possedere anche i necessari requisiti per ottenere lo stato di disoccupazione, ex. art. 4.1°comma lett. a) D.lgs. 181/2000. Essenziale, al riguardo, che egli non possieda redditi (di lavoro dipendente) complessivamente superiori a € 8.000. Se i rapporti residui di lavoro dipendente che ha in corso totalizzano una somma inferiore, potrà conseguire sia lo stato di disoccupazione, sia l’ASpI. In questo caso, coesistendo con rapporti di lavoro dipendente, l’ASpI sarà soggetta a decurtazioni, e potrà essere passibile di conguaglio d’ufficio al momento della Dichiarazione dei redditi.

Dr.GIORGIO FRABETTI
STUDIO LANDI-FERRARA

Nessun commento:

Posta un commento