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martedì 14 aprile 2015

CCNL COMMERCIO- NUOVO CONTRATTO A TERMINE SPECIALE PER DISOCCUPATI

Si coglie l’occasione di segnalare l’importantissima novità contenuta nel recente rinnovo del CCNL Commercio (30/03/2015) che introduce uno speciale contratto a tempo determinato (agevolato dal punto di vista della contrattualistica, per l’assenza dei limiti quantitativi) per soggetti disoccupati, o, comunque, che abbiano perso l’accesso alle “varie reti di protezione” dalla disoccupazione prevista dalla legge (es. non abbiano i requisiti ASpI, ovvero per la DIS-COLL etc.). Si precisa che il contratto, in quanto rientrante nella specie del “contratto a tempo determinato”, sconta l’aliquota aggiuntiva del 1,40 come previsto dalla l. 92/2012 (sgravabile, in caso di trasformazione a tempo indeterminato): come noto, il CCNL non ha la competenza a modulare le aliquote previdenziali INPS.. Altro aggravio da segnalare è la previsione, a carico del Datore, dell’obbligo di contribuire per l’aliquota del 1.05% al Fondo di previdenza complementare FONTE, comprensiva della quota associativa di € 22.
Sotto, Vi riportiamo il testo del nuovo istituto, che Vi raccomandiamo di prendere attentamente in visione.

Ci aggiorniamo per approfondimenti
Articolo 69 Bis Contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione
Al fine di favorire l'inserimento o la ricollocazione di categorie di soggetti svantaggiati, per la vigenza del presente C.C.N.L., potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di sostegno all'occupazione con soggetti che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 2, punto 18, lett. a), non hanno un impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione ovvero con soggetti che abbiano completato presso altra azienda il periodo di apprendistato e il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo formativo e con soggetti che abbiano esaurito l'accesso a misure di sostegno al reddito.
Il suddetto contratto a tempo determinato di sostegno all'occupazione avrà una durata di 12 mesi, ed è escluso dalle percentuali previste dagli artt. 63 e 66 del presente C.C.N.L.
Al fine di favorire l'inserimento nel contesto aziendale del lavoratore, il datore di lavoro effettuerà una formazione di 16 ore, comprensiva dell'apprendimento relativo alla prevenzione antinfortunistica, anche mediante la partecipazione a progetti di formazione aziendale o in affiancamento per le ore dedicate alla formazione. Le suddette ore dovranno essere evidenziate sul Libro Unico del Lavoro.
La formazione di cui al precedente comma può essere inclusa nei piani formativi presentati al fondo Forte, a fronte di specifiche indicazioni che le Parti forniranno al Fondo per includere tali destinatari negli Avvisi.
Il livello di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico sarà, per i primi sei mesi, di 2 livelli inferiori e per il restante periodo di un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione.
In caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, il livello di inquadramento e il conseguente trattamento economico sarà di 1 livello inferiore rispetto a quello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, per un ulteriore periodo di 24 mesi.
Per i lavoratori assunti per qualifiche comprese nel sesto livello, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico saranno al settimo livello per i primi sei mesi della durata del contratto ed al sesto livello per i restanti 6 mesi della durata del contratto, nonché per l'eventuale periodo di ventiquattro mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato.
La contribuzione a carico del datore di lavoro per il fondo di previdenza complementare FONTE è pari per tutta la durata del contratto all'1,05%, comprensivo della quota associativa pari a 22,00 euro della retribuzione utile per il computo del TFR. La medesima contribuzione sarà applicata anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato per i primi 24 mesi.
(...) I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo sono non sono computabili ai fini della determinazione esclusi del numero complessivo dei dipendenti previsto dall'art. 72, primo comma, punto 2), per la durata del contratto di sostegno all'occupazione e per il successivo periodo di 24 mesi in caso di conferma a tempo indeterminato. (...)
La presente disciplina ha carattere sperimentale, sarà oggetto di monitoraggio da realizzarsi secondo le previsioni dell'art. 69 e di verifica delle parti in occasione del rinnovo del presente C.C.N.L.

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